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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36770/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando: (i) l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento delle scritture contabili) sostenendo che la cessione della società era reale e che non erano più obbligati alla conservazione delle scritture; (ii) l'erronea applicazione dell'art. 5 e art. 4 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione e dichiarazione infedele), sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo e l'insufficienza dell'accertamento induttivo; (iii) vizio di motivazione circa il dolo specifico e il superamento delle soglie di punibilità, lamentando che la sentenza si fondasse su accertamenti induttivi e su presunzioni; (iv) mancata concessione della sospensione condizionale della pena (per Di Angelosante) e violazioni di norme procedurali richiamate nei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, generici o privi di specifico confronto con le motivazioni di merito; ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la cessione delle quote era fittizia, gli imputati avevano mantenuto il controllo e avevano occultato la documentazione contabile, e che l'accertamento induttivo non era stato contestato in modo efficace. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale poiché non richiesta nel merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    Articolo sulla dichiarazione infedele: la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo specifico) e il superamento delle soglie potevano essere desunti anche da un accertamento induttivo non efficacemente contestato; la responsabilità può essere affermata anche quando il maggior reddito societario è imputato pro quota al socio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Articolo sull'omessa presentazione della dichiarazione: la Corte ha confermato che l'amministratore di fatto risponde come autore principale e che la responsabilità può essere affermata anche dopo una cessione formale se questa è risultata fittizia.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Articolo sull'occultamento delle scritture contabili: la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche a soci accomandanti o a cedenti quando la cessione è fittizia e i documenti sono rimasti nella loro disponibilità, integrando occultamento.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    Richiamato nel contesto dei capi di imputazione; la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di talune posizioni con riferimento a questa norma nel giudizio di merito.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Norma che attribuisce ai soci il reddito delle società in accomandita semplice pro quota: la Corte l'ha utilizzata per imputare al socio la quota di reddito ricostruita in via induttiva e per ritenere applicabile la sanzione per infedele dichiarazione al socio.

  • cod. proc. pen., art. 591 comma 1 lett. c)

    Richiamato per affermare che motivi generici di impugnazione determinano inammissibilità per carenza di specificità nella censura della motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.

  • cod. civ., art. 2320 comma 3

    Richiamato per sottolineare il diritto dei soci accomandanti alla consultazione dei libri sociali e l'obbligo di controllo che può rilevare ai fini della responsabilità per omesso impedimento.

  • cod. pen., art. 163; cod. pen., art. 597 comma 5

    Richiamate nei motivi di impugnazione (es. riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale), ma la Corte ha ritenuto inammissibili le relative doglianze per mancata richiesta nel merito o per genericità.

Massime di principio

  • La cessione formale delle quote societarie non esclude la responsabilità penale se la cessione è fittizia e il cedente continua a esercitare il controllo e a detenere/occultare la documentazione societaria.
  • L'amministratore di fatto può essere ritenuto autore principale dei reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele); il mero amministratore di diritto/testa di legno può essere valutato diversamente a seconda degli elementi di fatto.
  • Gli accertamenti induttivi, se non contestati adeguatamente e specificamente in sede di appello, possono essere utilizzati per ritenere superate le soglie di punibilità e per desumere il dolo fiscale.
  • Le censure generiche prive di specifico confronto con la motivazione dei giudici di merito sono inammissibili in Cassazione e determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • Il mancato esercizio di una deduzione o la mancata richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) in sede di merito preclude di solito la relativa censura in Cassazione.
  • Per attaccare in Cassazione una decisione di merito basata su valutazioni fattuali (es. fittizietà di una cessione, occultamento di documenti) è necessario un critico e specifico confronto con le motivazioni e con le risultanze probatorie; l'assenza di tale confronto rende la censura inefficace.
  • La disponibilità tardiva di documentazione (esibita solo in dibattimento) può costituire elemento a favore della ricostruzione di occultamento antecedente e della volontà di impedire gli accertamenti fiscali.

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