Cassazione Penale, Sentenza n. 36770/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando: (i) l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento delle scritture contabili) sostenendo che la cessione della società era reale e che non erano più obbligati alla conservazione delle scritture; (ii) l'erronea applicazione dell'art. 5 e art. 4 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione e dichiarazione infedele), sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo e l'insufficienza dell'accertamento induttivo; (iii) vizio di motivazione circa il dolo specifico e il superamento delle soglie di punibilità, lamentando che la sentenza si fondasse su accertamenti induttivi e su presunzioni; (iv) mancata concessione della sospensione condizionale della pena (per Di Angelosante) e violazioni di norme procedurali richiamate nei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, generici o privi di specifico confronto con le motivazioni di merito; ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la cessione delle quote era fittizia, gli imputati avevano mantenuto il controllo e avevano occultato la documentazione contabile, e che l'accertamento induttivo non era stato contestato in modo efficace. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale poiché non richiesta nel merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Articolo sulla dichiarazione infedele: la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo specifico) e il superamento delle soglie potevano essere desunti anche da un accertamento induttivo non efficacemente contestato; la responsabilità può essere affermata anche quando il maggior reddito societario è imputato pro quota al socio.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Articolo sull'omessa presentazione della dichiarazione: la Corte ha confermato che l'amministratore di fatto risponde come autore principale e che la responsabilità può essere affermata anche dopo una cessione formale se questa è risultata fittizia.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Articolo sull'occultamento delle scritture contabili: la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche a soci accomandanti o a cedenti quando la cessione è fittizia e i documenti sono rimasti nella loro disponibilità, integrando occultamento.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11
Richiamato nel contesto dei capi di imputazione; la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di talune posizioni con riferimento a questa norma nel giudizio di merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Norma che attribuisce ai soci il reddito delle società in accomandita semplice pro quota: la Corte l'ha utilizzata per imputare al socio la quota di reddito ricostruita in via induttiva e per ritenere applicabile la sanzione per infedele dichiarazione al socio.
cod. proc. pen., art. 591 comma 1 lett. c)
Richiamato per affermare che motivi generici di impugnazione determinano inammissibilità per carenza di specificità nella censura della motivazione.
cod. proc. pen., art. 616
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.
cod. civ., art. 2320 comma 3
Richiamato per sottolineare il diritto dei soci accomandanti alla consultazione dei libri sociali e l'obbligo di controllo che può rilevare ai fini della responsabilità per omesso impedimento.
cod. pen., art. 163; cod. pen., art. 597 comma 5
Richiamate nei motivi di impugnazione (es. riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale), ma la Corte ha ritenuto inammissibili le relative doglianze per mancata richiesta nel merito o per genericità.
Massime di principio
- La cessione formale delle quote societarie non esclude la responsabilità penale se la cessione è fittizia e il cedente continua a esercitare il controllo e a detenere/occultare la documentazione societaria.
- L'amministratore di fatto può essere ritenuto autore principale dei reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele); il mero amministratore di diritto/testa di legno può essere valutato diversamente a seconda degli elementi di fatto.
- Gli accertamenti induttivi, se non contestati adeguatamente e specificamente in sede di appello, possono essere utilizzati per ritenere superate le soglie di punibilità e per desumere il dolo fiscale.
- Le censure generiche prive di specifico confronto con la motivazione dei giudici di merito sono inammissibili in Cassazione e determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- Il mancato esercizio di una deduzione o la mancata richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) in sede di merito preclude di solito la relativa censura in Cassazione.
- Per attaccare in Cassazione una decisione di merito basata su valutazioni fattuali (es. fittizietà di una cessione, occultamento di documenti) è necessario un critico e specifico confronto con le motivazioni e con le risultanze probatorie; l'assenza di tale confronto rende la censura inefficace.
- La disponibilità tardiva di documentazione (esibita solo in dibattimento) può costituire elemento a favore della ricostruzione di occultamento antecedente e della volontà di impedire gli accertamenti fiscali.
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