Cassazione Penale, Sentenza n. 36769/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (realizzazione di discarica non autorizzata) relativa a fatti accertati in Borgorose l'8 ottobre 2018: l'imputato è stato sorpreso ad interrare rifiuti edili con un mezzo meccanico (bobcat) in una porzione di terreno di proprietà del padre. Il ricorso solleva molteplici censure: insufficiente prova della responsabilità e della ripetizione nel tempo delle condotte; erronea qualificazione giuridica (si sarebbe dovuto applicare il primo comma, abbandono, e non il terzo comma); mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione; eccessività della pena; illegittimità della confisca dell'area e del mezzo (per insufficiente prova del coinvolgimento del padre e della pericolosità del mezzo); vizio di motivazione per mancato confronto con dichiarazioni testimoniali e verbali tecnici; infine, eccezione di prescrizione maturata il 4 febbraio 2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittime le valutazioni del giudice di merito sulla responsabilità dell'imputato e sulla sussistenza della discarica abusiva (molte decine di metri cubi di rifiuti, interramento anche fino a 1,8 m, uso di bobcat). Ha ritenuto irrilevanti le censure che chiedevano una rivalutazione dei fatti, ricordando il divieto per la Cassazione di rimettere in discussione apprezzamenti probatori non illogici. Sono state confermate la confisca dell'area e del mezzo e negati genericamente gli attenuanti e il beneficio della non menzione, anche in ragione dell'attività imprenditoriale dell'imputato. Sull'eccezione di prescrizione la Corte ha precisato che al momento della sentenza impugnata (3/10/2023) la prescrizione quinquennale non era ancora decorso: la decorrenza va individuata nella data del sequestro dell'area (8/10/2018). Perciò la prescrizione maturata successivamente non determina l'estinzione del reato in questa fase, anche per l'inammissibilità originaria del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006 - art. 256
Il comma 3 è stato applicato dai giudici di merito in quanto la condotta integrava una discarica non autorizzata con ripetuta collocazione di detriti, sotto e sopra terra, e uso di mezzo meccanico per l'interramento; i giudici hanno escluso che si trattasse della più lieve ipotesi di abbandono del comma 1.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiamata per affermare l'onere del ricorrente di specificare con precisione quale vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) si lamenti; l'impugnazione generica sui vizi della motivazione è inammissibile.
codice di procedura penale - art. 616
Applicato per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento cassazionale a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata come parametro per la valutazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere malafede tale da escludere la determinazione equitativa del versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
ex multis: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015
Citata per ricordare il principio secondo cui la Cassazione non può rivalutare i fatti e le prove se il ragionamento del giudice del merito è coerente e privo di irrazionalità; inoltre richiamata per il principio circa gli effetti della prescrizione sopravvenuta rispetto all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una diversa lettura delle prove a meno di dimostrare un vizio logico-giuridico nella valutazione del merito; le critiche puramente ricostruttive dei fatti sono inammissibili.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e omogenei: raggruppare censure eterogenee o formulare attacchi generici alla motivazione espone il ricorso a inammissibilità per aspecificità.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. abbandono vs discarica) dipende dalla consistenza quantitativa e qualitativa dei rifiuti e dalle modalità di collocazione; l'uso di mezzi meccanici e l'interramento reiterato orientano verso la fattispecie più grave.
- La confisca dell'area e del mezzo può essere confermata se è dimostrato il loro impiego per la realizzazione del reato; l'assenza di prova del concorso del proprietario non annulla necessariamente la confisca dell'area utilizzata per il reato.
- Le eccezioni di prescrizione vanno valutate rispetto alla decorrenza utile (es. data di sequestro o di consumazione) e alla data della decisione impugnata; la prescrizione sopravvenuta dopo una decisione di merito non sempre comporta l'estinzione se il ricorso in Cassazione è inammissibile o manifestamente infondato.
- Richieste di trattazione orale, astensione o differimento devono essere tempestive e adeguatamente motivate: in mancanza, il processo può essere trattato in forma cartolare con conclusioni scritte.
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