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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36767/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del "dies a quo" della prescrizione del reato di gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006). Sosteneva che il termine quinquennale di prescrizione doveva decorrere dal primo sequestro del 17 febbraio 2014 (primo sequestro), poiché da quella data avrebbe perso la disponibilità dell'area e quindi la permanenza del reato sarebbe cessata, facendo maturare la prescrizione il 17 febbraio 2019, antecedente alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente individuato il "dies a quo" nella data del 6 aprile 2016, quando è stato effettuato il sequestro preventivo dell'intero sito, avendo rilevato che il primo sequestro del 17 febbraio 2014 aveva riguardato parti limitate (big bags e capannone, particella 115) mentre le altre particelle sono state sequestrate solo nel 2016. Ne è derivato che la gran parte dell'area è rimasta nella disponibilità dell'imputato nel periodo intermedio e quindi la prescrizione è decorso a partire dal 6 aprile 2016. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3

    L'articolo punisce la gestione abusiva di discariche; la Corte ha interpretato che la permanenza del reato cessa, tra l'altro, con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area. Di conseguenza il "dies a quo" della prescrizione si determina nel momento in cui il prevenuto perde effettivamente la disponibilità dell'area.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'attribuzione delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione: il ricorrente è condannato a sostenere le spese.

Massime di principio

  • Per reati consistenti nella gestione di discariche abusive, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il prevenuto perde effettivamente la disponibilità dell'area: un sequestro limitato non è sufficiente se lascia l'imputato libero di disporre della maggior parte del sito.
  • Nella valutazione del "dies a quo" la rilevanza è data all'effettiva sottrazione della disponibilità e alla portata materiale del sequestro (particelle coinvolte, impedimento di accesso, mantenimento dei sigilli), non alla mera esistenza di un provvedimento cautelare parziale.
  • Contestare la motivazione sui fatti (es. diversa valutazione dell'estensione del sequestro) richiede dimostrare vizi di logicità manifesta; le diverse apprezzazioni di merito della Corte d'appello non sono sindacabili in sede di legittimità se supportate da motivazioni razionali.
  • Per evitare il maturare della prescrizione, è cruciale per l'accusa documentare chiaramente la perdurante disponibilità dell'area da parte dell'imputato o, al contrario, per la difesa provare che il primo sequestro ha effettivamente privato l'imputato della disponibilità dell'intera area.

Testo integrale

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