Cassazione Penale, Sentenza n. 36766/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Torino in ordine al mancato assorbimento della condotta contestata al capo B) (cessione di 62 kg di hashish) nella condotta contestata al capo C) (cessione di 150 kg di hashish). Il ricorrente deduce che le intercettazioni telefoniche (nn. 615 e 630 del 9 maggio, nel testo è indicato 2024 ma appare refuso rispetto alla cronologia degli atti) sarebbero state interpretate dal giudice di merito in modo errato e che quei colloqui si riferirebbero in realtà alla consegna dei 62 kg del capo B), con conseguente assorbimento delle due condotte come un unico episodio continuativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che esso propone una rivalutazione di fatti e prove (in particolare la lettura delle intercettazioni) preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rilettura degli elementi di fatto in Cassazione salvo il travisamento della prova evidente e incontestabile, che nel caso di specie non è stata dimostrata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, commi 4 e 6; art. 17; art. 80, comma 2; art. 86
Norme impiegate quale quadro normativo dei reati di cessione e per l'aggravazione per ingenti quantitativi; art. 86 è richiamato per l'ordine di espulsione a pena espiata. La Corte non ha riformulato il contenuto sostanziale delle norme, le ha richiamate come base dei capi di imputazione e delle misure accessorie.
Codice Penale
art. 81, comma finale (continuazione); art. 110
Art. 81 è stato invocato nel giudizio di merito per il concorso e la continuazione tra più condotte; art. 110 per la concorrente responsabilità tra più soggetti. La Cassazione ha valutato le questioni processuali e di legittimità senza rimettere in discussione l'applicazione di tali norme operata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale
art. 544, comma 3; art. 616
Art. 544, comma 3 è stato richiamato nei provvedimenti di merito per effetto sulla custodia cautelare; art. 616 è stato applicato dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità per ricorso inammissibile.
Decreto-legge n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di rendere conclusioni scritte in sede di legittimità; la Corte prende atto delle conclusioni rese ex art. 23 co. 8.
Decisione Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condizione soggettiva del ricorrente circa la culpabilità nella presentazione del ricorso (ai fini dell'eventuale applicazione della somma alla Cassa delle ammende): la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur disponendo il versamento in via equitativa di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione è preclusa la riconsiderazione degli elementi di fatto e delle prove valutate dal giudice di merito: le contestazioni che consistono nella semplice "lettura alternativa" delle intercettazioni o delle immagini sono inammissibili salvo il riconoscimento di un travisamento della prova evidente e incontestabile.
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è, di norma, questione di fatto riservata al giudice del merito; per ottenere l'intervento della Cassazione è necessario documentare e argomentare in modo non meramente assertivo un errore di valutazione manifesto o un travisamento della prova.
- Per il tema dell'assorbimento di più cessioni (continuazione o unicum di reato) occorre dimostrare non solo collegamenti indiziari ma anche la sussistenza di elementi giuridicamente idonei a configurare un unico disegno criminoso e non distinti episodi (diverse date, destinatari, modalità), e spiegare puntualmente in che modo la motivazione del giudice di merito sia illogica o contraddittoria.
- I ricorsi per cassazione che sollevano questioni preminentemente di fatto possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p. e, in casi particolari, somme alla Cassa delle ammende).
- Nell'impugnazione è essenziale confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito: semplici richiami a elementi probatori senza spiegare perché la motivazione sia illogica o travisata sono insufficienti.
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