Cassazione Penale, Sentenza n. 36768/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello del 15-12-2023 per conflitto tra dispositivo e motivazione: nel dispositivo la Corte applicava all'imputato la pena di 15 giorni di arresto (riduzione rispetto ai 30 giorni inflitti in primo grado), mentre nella motivazione si affermava che nei confronti del ricorrente doveva essere inflitta "la sola pena pecuniaria" pari a euro 100 di ammenda. La difesa deduceva l'incongruenza tra quanto deciso formalmente e quanto spiegato nella motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza sulla non assoluta prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, affinché risolva il contrasto tra dispositivo e motivazione. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (assenza di censure sulla colpevolezza), con conseguente irrilevanza di una eventuale prescrizione sopravvenuta rispetto all'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 674 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la sentenza conferma l'affermazione di responsabilità per tale fattispecie.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte segnala che al ricorrente è stata negata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, ma rileva che tale rifiuto non è decisivo rispetto alla valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio e non impedisce una riduzione della pena o l'applicazione della pena pecuniaria alternativa.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale; utilizzato per fissare la portata dell'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio senza riaprire il giudizio sulla colpevolezza.
Massime di principio
- Se c'è contrasto tra dispositivo e motivazione, la Cassazione può non dar prevalenza automatica al dispositivo: può annullare e rinviare per far chiarire il vizio al giudice del merito.
- La motivazione conserva valore argomentativo che può rendere il dispositivo errato o incongruente; il giudice deve assicurare coerenza tra decisione formale e ragioni che la giustificano.
- Quando la responsabilità non è censurata in cassazione, la declaratoria di colpevolezza può diventare irrevocabile anche se viene annullato il solo trattamento sanzionatorio.
- Nei reati puniti alternativamente con arresto o ammenda il giudice di merito deve esprimersi chiaramente sulla scelta e sulla misura della pena per evitare vizi che obblighino il rinvio.
- La negazione di attenuanti o di cause di non punibilità non impedisce di riformulare il trattamento sanzionatorio (es. riduzione della pena detentiva o applicazione della pena pecuniaria), ma tali scelte devono risultare coerenti e motivate.
- In situazioni analoghe il rimedio più probabile della Cassazione è l'annullamento limitato (solo sulla sanzione) e il rinvio al giudice di merito per una nuova, coerente determinazione della pena.
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