Cassazione Civile, Ordinanza n. 35873/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto di accertare che non erano dovute alla banca le somme iscritte a debito di una società di cui era stato amministratore e per la quale aveva prestato fideiussione. In appello la domanda era stata respinta: quanto alla liberazione ex art. 1956 c.c., la Corte territoriale aveva ritenuto che, dopo la cessazione del ricorrente dalle cariche sociali, la banca non avesse concesso nuovi finanziamenti né aggravato l’esposizione debitoria della società; quanto alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il motivo era stato dichiarato inammissibile perché la nullità non emergeva dagli atti di causa e non risultavano allegati/provati i fatti necessari per il rilievo officioso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 1956 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel limitare la verifica al solo fatto della mancata concessione di nuovo credito, invece di considerare anche il modo in cui il creditore aveva gestito il rapporto con il debitore e le iniziative idonee a impedire l’aggravamento dell’esposizione; 2) violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2 l. n. 287/1990, assumendo che la nullità della fideiussione per clausole uniformi anticoncorrenziali fosse rilevabile d’ufficio, essendo il testo contrattuale conforme alle clausole censurate dal provvedimento della Banca d’Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull’art. 1956 c.c. perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la liberazione del fideiussore presuppone che il creditore, in violazione di diligenza e correttezza, faccia credito al debitore o comunque ometta iniziative idonee a impedire ulteriore aggravamento dell’esposizione, ma nel caso concreto aveva accertato in fatto che, dopo l’uscita del garante dalla carica sociale, non erano state concesse nuove operazioni di credito né era stata approfondita l’esposizione debitoria, sicché l’escussione riguardava solo anticipazioni anteriori. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla nullità antitrust, affermando che il rilievo officioso di una nullità sostanziale è possibile solo se fondato su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti nel processo; nel caso concreto la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, escludendo che la nullità emergesse dagli atti. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La liberazione del fideiussore opera non solo se il creditore concede nuovo credito al debitore in condizioni di rischio, ma anche se omette, in violazione di diligenza e correttezza, iniziative idonee a impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito e l’aggravamento dell’esposizione debitoria.
Il rilievo d’ufficio della nullità in appello presuppone che i fatti su cui si fonda siano già ritualmente entrati nel processo e non dipenda da allegazioni o deduzioni tardive.
art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287
La nullità prospettata per contrarietà alla disciplina antitrust non può essere rilevata se non emergono dagli atti i fatti necessari a sostenerla.
provvedimento Banca d’Italia n. 55
Richiamato come riferimento alle clausole fideiussorie censurate in materia antitrust, ma il loro solo richiamo non basta se i fatti rilevanti non risultano acquisiti in causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di fideiussione ex art. 1956 c.c., la liberazione del garante richiede un comportamento del creditore che, in concreto, violi i doveri di diligenza e correttezza consentendo o non impedendo l’ulteriore aggravamento dell’esposizione del debitore, non essendo sufficiente la sola astratta allegazione di una situazione di rischio.
- La valutazione circa l’esistenza dell’aggravamento del rischio e delle condotte del creditore è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- Il rilievo officioso di una nullità sostanziale è ammissibile solo quando i fatti costitutivi della nullità risultino ritualmente allegati o comunque già acquisiti al processo; il giudice non può fondarlo su mere ipotesi o su fatti tardivamente deducibili.
- L’asserita nullità di una fideiussione per profili anticoncorrenziali non può essere accolta in assenza di un sufficiente ancoraggio fattuale negli atti di causa, perché il controllo officioso non sostituisce l’onere di allegazione e l’acquisizione tempestiva dei fatti rilevanti.
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