Cassazione Penale, Ordinanza n. 29164/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Bologna per fatti commessi a Imola il 30 giugno 2017. I capi di imputazione riguardavano un furto aggravato (capo 1) e una violazione della disciplina antiriciclaggio con aggravante comune (capo 2). Con un unico motivo la ricorrente deduceva: erronea applicazione degli artt. 56 e 62 n. 6 c.p. e illogicità della motivazione, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il tentativo perché l'operazione allo sportello bancomat sarebbe stata annullata; lamentava inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento/del comportamento riparatorio di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e l'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che parte delle doglianze erano meramente reiterative dei motivi di appello e, quanto all'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., non risultavano specificamente devolute al giudice di appello; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già dato ampia e congrua motivazione sulle questioni riproposte, senza che il ricorso offrisse una autonoma confutazione delle ragioni decisorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici, perché sostanzialmente riproduttivi delle questioni già esaminate e disattese in appello, e ha affermato che il ricorso non può limitarsi a riproporre censure già respinte senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del reato di furto contestato al capo 1, confermato nei gradi di merito.
Norma richiamata come circostanza aggravante del furto contestato al capo 1.
art. 55, comma 9, d. lgs. n. 231/2007
Norma richiamata come base del reato contestato al capo 2.
Norma richiamata come circostanza aggravante comune contestata insieme al capo 2.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la configurabilità del tentativo anziché del reato consumato.
Richiamato nel motivo di ricorso per il mancato riconoscimento dell'attenuante comune legata al risarcimento o al ravvedimento operoso.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Utilizzato dalla Corte per affermare che la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 3, Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; il riferimento testuale è alla pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza una critica autonoma e specifica della motivazione impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; non basta una censura generica o meramente reiterativa.
- La mancanza di specificità può derivare non solo da indeterminatezza del motivo, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- Le questioni non specificamente devolute al giudice di appello non possono essere efficacemente introdotte per la prima volta in cassazione come censure di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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