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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19638/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente a oggetto lavori su un immobile sito in Gela. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura relativa a ulteriori lavori di realizzazione di vasche condominiali e ripristino del locale autoclave. Gli eredi del committente proponevano opposizione sostenendo, da un lato, di non dovere alcunché perché i pagamenti erano già stati eseguiti e, dall’altro, di aver subito danni per vizi e difetti delle opere eseguite nell’ambito del precedente appalto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale; la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la fattura fosse stata indebitamente valorizzata come prova del credito e che fossero state ignorate le prove documentali di pagamenti superiori al dovuto; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato ulteriori pagamenti e una fattura quietanzata di Euro 36.000; 3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la domanda riconvenzionale di risarcimento danni fosse stata rigettata senza adeguata considerazione delle risultanze della consulenza tecnica e dei dedotti abbandono del cantiere, esecuzione parziale e violazioni antinfortunistiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza non riguardava un errato riparto dell’onere della prova, ma la valutazione delle prove, profilo non censurabile ex art. 2697 c.c. in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado, integrando una 'doppia conforme' che preclude il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., senza che i ricorrenti avessero indicato ragioni di fatto diverse tra le due decisioni. Quanto al terzo motivo, nella parte riferita al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. lo ha dichiarato inammissibile per la medesima ragione della doppia conforme; nella parte relativa agli artt. 112 e 113 c.p.c. lo ha respinto, rilevando che la domanda riconvenzionale era stata esaminata e motivatamente rigettata e che non ricorreva alcuna omessa pronuncia né un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della controparte; disposto l’onere per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia errato nell’individuazione della parte gravata dell’onere probatorio; non può invece essere usata per sindacare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali siano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La fattura, se contestata, non costituisce di per sé prova del credito; tuttavia, ove la prestazione sia rimasta non specificamente contestata, il giudice può considerare il relativo fatto come non controverso senza che ciò integri un’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la domanda riconvenzionale sia stata espressamente esaminata e rigettata; il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi non può essere costruita su una mera rilettura delle risultanze istruttorie, specie se il giudice di merito ha già valorizzato la consulenza tecnica e ha escluso la prova di ulteriori danni.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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