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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32603/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento economico di una dipendente trasferita all'INPS da altra amministrazione, titolare di un assegno ad personam collegato a maggiori voci retributive percepite presso l'ente di provenienza. In un verbale di intesa sindacale dell'11.10.2007 era stata prevista la sospensione per un anno del meccanismo di assorbimento dell'assegno, con possibilità per l'ente di recuperare le somme non assorbite e di riattivare il riassorbimento se entro quel termine non fosse intervenuto un accordo risolutivo. Poiché l'INPS aveva iniziato solo nel 2019 a trattenere in busta paga le somme corrisposte tra il 2006 e il 2009, la lavoratrice aveva chiesto di accertare la prescrizione decennale del diritto dell'ente alla ripetizione dell'indebito retributivo e la restituzione delle somme già trattenute. Il tribunale aveva accolto quasi integralmente la domanda, e la corte d'appello aveva confermato rilevando che non era intervenuta alcuna proroga del termine annuale e che, pertanto, dal 12.10.2008 il credito era esigibile e la prescrizione decorreva per i singoli ratei. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva, con due motivi connessi, violazione degli artt. 2935 e 2033 c.c. e degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009, oltre agli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere solo dalla stipula del CCNL 2016-2018 oppure, al più, dalla scadenza della proroga al 1.3.2009 risultante dalle intese sindacali, e che la Corte territoriale aveva male interpretato gli accordi collettivi e le intese intercorse. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che i motivi fossero carenti di specificità perché l'istituto non aveva trascritto, prodotto o localizzato i verbali d'intesa sui quali fondava la tesi della proroga del termine, e che, comunque, le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli accordi già scrutinati dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che la corte d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di un accordo ulteriore o di una proroga, espressa o tacita, e aveva quindi correttamente fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui il diritto di recupero era divenuto esercitabile. Sono state quindi poste a carico dell'INPS le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva individuato tale momento nella cessazione della sospensione del riassorbimento, in assenza di proroga.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dall'INPS quale base dell'azione di ripetizione dell'indebito retributivo; la Corte non entra nel merito della sussistenza dell'indebito perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 38 CCNL 2006-2009

    Invocato come fonte della disciplina rinviata alla contrattazione successiva sulla mobilità inter-enti e sul trattamento economico del personale trasferito.

  • art. 39 CCNL 2006-2009

    Invocato insieme all'art. 38 CCNL per sostenere che la materia del riassorbimento dovesse essere regolata da un successivo accordo collettivo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione degli accordi sindacali; la Corte ritiene che la doglianza mascheri una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere un'interpretazione sistematica degli accordi e delle intese; la Corte ne esclude l'utilizzabilità in cassazione per sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale evocata per contestare l'omesso esame e la motivazione; la Corte osserva che le censure, sotto tale veste, mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il termine decorre da quando il diritto può essere concretamente esercitato; se il giudice di merito accerta che una clausola di sospensione o un termine pattizio è cessato senza proroga, da quel momento inizia a decorrere la prescrizione.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare la dedotta violazione di legge o il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Chi fonda il ricorso su accordi o verbali negoziali deve rispettare gli oneri di specificità, trascrivendo, producendo o localizzando i documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'interpretazione degli accordi collettivi e delle intese sindacali, quando risolva un accertamento in fatto sulla loro effettiva esistenza, durata e proroga, non può essere sovvertita in cassazione se la censura mira solo a un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileObbligazioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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