Cassazione Penale, Sentenza n. 15699/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur condividendo il quadro di gravità indiziaria delineato dal Gip, aveva annullato la custodia cautelare in carcere ritenendo cessato il pericolo di reiterazione del reato. Il Pubblico ministero sosteneva contraddittoria e illogica la motivazione del Tribunale del riesame perché: 1) avrebbe ignorato indici specializzanti e concreti della persistenza dell'operatività dell'associazione evidenziati dal Gip; 2) avrebbe erroneamente valutato il lasso temporale tra i fatti e la misura, trascurando che tale iato era colmato da note di polizia del 9/4/2024 e 18/6/2025 che attestavano attività criminale continuativa; 3) avrebbe fatto coincidere la cessazione dell'attività con la sola data di fine delle intercettazioni (aprile 2022) senza valutare altri elementi; 4) non avrebbe considerato utilmente l'arresto, avvenuto poche ore dopo la sostituzione della misura di un altro componente, come elemento a favore della persistenza dell'operatività; 5) quanto al singolo Mihaescu, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il precedente specifico in materia di stupefacenti e gli altri precedenti a suo carico ai fini del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza sull'art. 275, comma 3, c.p.p. e sull'attualità delle esigenze cautelari per reati associativi e connessi agli stupefacenti, sottolineando che la presunzione di attualità è relativa e richiede valutazione complessiva: fattore temporale, contesto socio-ambientale, personalità e condizioni di vita dell'indagato e elementi specifici che dimostrino la persistenza del vincolo associativo o della condotta. Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato il consistente lasso temporale (circa 3 anni) senza riscontrare elementi sintomatici di pericolosità persistente dell'indagato, ha considerato di scarso peso un unico precedente specifico di lieve entità del 2018 e altri precedenti non decisivi, e ha escluso che la nota dei Carabinieri del 9 aprile dimostrasse il collegamento tra la piazza di spaccio e gli odierni indagati. Pertanto il ricorso del PM è stato dichiarato inammissibile e la decisione di annullamento della misura è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Si tratta della regola sulla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per reati particolarmente gravi; la Corte ricorda che tale presunzione è relativa e va valutata alla luce di elementi concreti e del fattore tempo
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Elenca i reati per i quali opera la presunzione di attualità delle esigenze cautelari; la sentenza richiama che anche in presenza di tali fattispecie occorre valutare l'effettiva attualità sulla base di elementi specifici
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte precisa che, per questo reato, la sussistenza delle esigenze cautelari richiede elementi che dimostrino l'attualità dell'operatività associativa
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda i reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti; nella valutazione della pericolosità viene considerato il nesso tra reati-fine e contesto associativo
art. 416-bis cod. pen. (richiamato per contrasto)
La Corte distingue l'art. 74 (associazione finalizzata agli stupefacenti) dall'art. 416-bis (associazione mafiosa) precisando che per l'art. 74 non si può applicare automaticamente la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio prevista per l'416-bis
Massime di principio
- La presunzione di attualità delle esigenze cautelari per reati associativi e stupefacenti è relativa: non basta la gravità indiziaria, occorrono elementi concreti che dimostrino l'operatività o la pericolosità attuale.
- Il fattore temporale (lasso di tempo tra i fatti e la misura) è rilevante ma non decisivo: va valutato insieme al contesto, alla personalità del soggetto, ai precedenti e a elementi di continuità dell'attività criminale.
- Perché note di polizia o episodi posti in evidenza dal PM siano decisivi devono mostrare un collegamento concreto e individuabile tra l'attività odierna e l'indagato o il gruppo contestato; riferimenti generici a piazze di spaccio non sono automaticamente sufficienti.
- Un precedente specifico isolato e di lieve entità, o precedenti per reati diversi, possono essere insufficienti a motivare la permanenza della custodia se non accompagnati da elementi che indichino attuale pericolosità.
- La semplice cessazione delle intercettazioni o la fine di osservazioni tecniche non determina automaticamente la cessazione dell'associazione; tuttavia il giudice deve essere persuaso da elementi oggettivi della persistenza operativa per mantenere la misura.
- Dal punto di vista difensivo, è efficace evidenziare il lungo tempo trascorso senza fatti nuovi, l'assenza di collegamenti diretti con attività recenti contestate e la scarsa rilevanza dei precedenti; dal punto di vista dell'accusa, è essenziale produrre elementi temporali e probatori che dimostrino continuità o ripresa dell'attività criminale (segnalazioni, arresti, movimenti finanziari, comunicazioni, vigilanza di piazze di spaccio con coinvolgimento diretto).
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