Cassazione Penale, Sentenza n. 40048/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2-bis c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 322-ter c.p.; il sequestro aveva riguardato somme individuate in euro 34.545,89 rinvenienti nella disponibilità dell'indagato e bloccate su saldo di conto corrente sul quale risultavano anche accrediti stipendiali. Il ricorso contestava (i) carenza di motivazione sul periculum in mora (argomento ritenuto inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione) e (ii) violazione dei limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. rispetto a emolumenti di natura retributiva confluiti nel patrimonio e oggetto del vincolo cautelare; la difesa chiedeva che tali limiti siano applicati anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa ai limiti di impignorabilità: ha richiamato le Sezioni Unite (sent. n. 26252/2022) che hanno affermato l'applicabilità dei limiti di impignorabilità degli emolumenti (art. 545 c.p.c.) anche al sequestro e alla confisca e ha osservato che il Tribunale non ha verificato in fatto la natura e l'ammontare degli accrediti stipendiali contestati. Il primo motivo (periculum in mora) è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento rinviato al Tribunale di Isernia per nuovo esame con specifica istruzione di valutare la natura e la quota degli accrediti soggetti a impignorabilità e applicare i limiti di legge.
Norme richiamate
art. 321, comma 2-bis cod. proc. pen.
Dispositivo invocato quale base giuridica del sequestro preventivo adottato in funzione della confisca; la sua applicazione non esclude, di per sé, il controllo dei limiti di impignorabilità degli emolumenti
Norma sulla confisca che giustifica il sequestro finalizzato; la Corte richiede che la misura sia bilanciata con i limiti di tutela dei diritti fondamentali del soggetto colpito
Norma sul riesame cui si è attenuto il Tribunale; la Cassazione ha esaminato la correttezza dell'applicazione dei limiti di impignorabilità nel giudizio di riesame
comma ottavo richiamato nel testo
Prevede limiti di impignorabilità per somme aventi natura di stipendio, salario, pensione ecc.; le Sezioni Unite hanno stabilito che tali limiti si applicano anche al sequestro e alla confisca penale e devono essere verificati anche quando le somme si siano confuse nel patrimonio
artt. 104 disp. att. cod. proc. pen., artt. 1 e 2 d.P.R. n. 180/1950
Richiamati dal ricorrente nella prospettazione sulla specifica disciplina delle misure cautelari in materia penale e sul regime degli atti esecutivi; la Corte non ha accolto il rilievo come autonomo motivo decisivo, ma ha comunque richiamato il principio di bilanciamento tra interessi pubblici e diritti del soggetto
Sentenza Sezioni Unite n. 26252 del 24/02/2022 (Cinaglia)
Decisione-chiave che ha risolto il contrasto giurisprudenziale: afferma l'applicabilità dei limiti di impignorabilità degli emolumenti anche in caso di sequestro e confisca (diretta o per equivalente) e imporrebbe al giudice di verificare la natura e la misura degli accrediti e di adottare soluzioni proporzionate e meno invasive ove possibile
Massime di principio
- I limiti di impignorabilità delle somme aventi natura di stipendio, salario o pensione previsti dall'art. 545 c.p.c. sono applicabili anche ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca; non sono automaticamente recessivi rispetto all'interesse collettivo alla confisca
- Quando il sequestro colpisce il saldo di un conto su cui sono confluiti emolumenti retributivi, il giudice deve verificare in fatto la natura e l'ammontare di tali accrediti e applicare i limiti quantitativi di impignorabilità previsti dalla legge
- La difesa ha l'onere di allegare e documentare la causale e l'entità delle somme rivendicate come impignorabili (es. attestazioni di accredito stipendiale) perché il giudice possa compiere la verifica richiesta
- Il principio di proporzionalità e la ricerca di misure meno invasive devono informare la scelta cautelare: il sequestro non può comprimere oltre misura i diritti di vita e di sussistenza garantiti dalle soglie di intangibilità
- Sezioni Unite e giurisprudenza consolidata costituiscono parametro vincolante: il giudice del riesame o dell'esecuzione non può ignorare tali principi e deve motivare specificamente la decisione con riferimento alla eventuale applicabilità dei limiti di impignorabilità
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