Cassazione Penale, Sentenza n. 21538/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La S.r.l. Mida Trust Company ha impugnato l'ordinanza che ha negato il dissequestro di una somma di Euro 12.000,00 richiesta per pagare i compensi notarili relativi all'atto pubblico di sostituzione del trustee del Trust NGR. Il ricorrente ha sostenuto che la sostituzione del trustee era necessaria in seguito alla rinuncia del precedente trustee (DBS Group International Trust Company) e che le spese notarili erano spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, perciò dovrebbero gravare sui beni sequestrati ai sensi delle norme che regolano il prelevamento per le spese di conservazione/amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto le somme richieste non riconducibili a spese necessarie per la conservazione o la custodia dei beni sequestrati. La motivazione principale è che il Trust NGR era stato costituito in epoca antecedente al sequestro con finalità elusive rispetto agli accertamenti e alla confisca collegati alle indagini sull'imputato Cosimo Ratta; il sequestro è quindi indipendente dall'operatività del trust e mira a neutralizzarne gli effetti di inopponibilità. Ne consegue che le spese per la sostituzione del trustee non possono essere considerate spese di conservazione gravanti sui beni sequestrati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Norme indicate dal ricorrente come base del motivo di cassazione (violazione di norme processuali e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e non ha accolto la censura basata su tali lettere.
Riferita dal ricorrente in relazione alla regolarità e motivazione del provvedimento cautelare. La Corte non ha ritenuto sussistente violazione degli obblighi di motivazione descritti dall'articolo, confermando la valutazione del Tribunale.
art. 104-bis, comma 1-bis, disposizioni attuative c.p.p.
Norma richiamata per il principio secondo cui le spese per conservazione e custodia dei beni sequestrati possono gravare sugli stessi. La Corte ha applicato il criterio restrittivo: solo le spese effettivamente necessarie per conservare i beni sequestrati possono essere prelevate; le spese per la sostituzione del trustee, in presenza di elementi che qualificano il trust come strumento elusivo, non sono considerate tali.
"Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento"
La norma permette che spese necessarie o utili per conservazione/amministrazione gravino sui beni nella disponibilità del procedimento. La Corte però ha ritenuto che, nel caso concreto, le spese per la sostituzione del trustee non rientrano in tale categoria perché connesse all'operatività del trust (interesse del disponente) e non alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro in funzione di confisca, specie dato il carattere elusivo del trust.
Norma che disciplina le spese del procedimento e le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha utilizzato tale disposizione per disporre la condanna alle spese processuali e alla misura equitativa di Euro 3.000,00 per la Cassa delle Ammende.
articoli 3, 4, 5, 10 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e art. 640-bis c.p.
Norme penali menzionate nel contesto fattuale riguardanti le indagini sull'imputato Cosimo Ratta. La presenza di indizi in relazione a tali reati (e la finalità elusiva del trust rispetto alla confisca collegata a tali ipotesi) ha influito sulla valutazione della natura del sequestro e, dunque, sull'esclusione del carattere di spesa di conservazione per le somme richieste.
Massime di principio
- Le somme richieste a titolo di spese per l'operatività del trust (es. oneri notarili per sostituzione del trustee) possono essere ammesse a gravare sui beni sequestrati solo se dimostrate come effettivamente necessarie e strumentali alla conservazione e custodia dei beni oggetto di sequestro.
- Se il trust è stato costituito o utilizzato con finalità elusive rispetto a possibili misure ablative, il sequestro rimane efficace e l'operatività del trust non prevale: le spese connesse al funzionamento del trust non vengono automaticamente considerate spese di conservazione gravanti sui beni sequestrati.
- Il richiedente il dissequestro deve fornire prova concreta e specifica che la spesa è indispensabile per evitare la perdita o il deterioramento dei beni sequestrati; argomentazioni generiche sul ruolo del trustee non sono sufficienti.
- La valutazione sulla natura elusiva del trust e sulla funzione delle spese è una valutazione di fatto che vincola i giudici successivi (effetto del c.d. giudicato cautelare): in cassazione non è ammessa una generale riconsiderazione di fatti già ritenuti consolidati nei precedenti provvedimenti cautelari, salvo vizio grave.
- In presenza di beni immobili o altre situazioni in cui la sostituzione formale del trustee richiede atto pubblico, i relativi oneri possono essere ammessi solo se provato che la mancata sostituzione comporterebbe un concreto rischio di dispersione o perdita dei beni; diversamente è necessario individuare altre fonti di pagamento non sottratte al procedimento.
- Il rigetto del ricorso per cassazione, quando manifestamente infondato, può comportare l'addebito delle spese processuali e l'ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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