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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30497/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. del 25/09/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e concorso in tentata estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva: nullità dell'ordinanza per omessa autonoma motivazione del G.I.P.; vizio di motivazione e insufficienza del quadro indiziario (affidabilità dei collaboratori di giustizia, scarsità e genericità delle intercettazioni, mancanza di tracce di stupefacente o denaro, mancata indicazione di contatti certi con i referenti del sodalizio); illegittimità della qualificazione di partecipazione permanente dal 2009; inesistenza delle esigenze cautelari attuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, osservando che il ricorrente non ha indicato i passi dell'ordinanza genetica che avrebbero semplicemente riprodotto la richiesta del P.M. (quindi non ha puntualmente illustrato la presunta mancanza di autonoma valutazione). La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame circa la congruità del quadro indiziario, fondato su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, videoregistrazioni, geolocalizzazioni, sequestri e arresti, e ha ritenuto idonei tali elementi a sostenere la misura custodiale. Ha inoltre ritenuto legittima l'identificazione tramite elementi indiziari concatenati (es. riferimento a "Libero" collegato al profilo della moglie). Per l'inammissibilità del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    menzionato come riferimento per l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso

    La misura cautelare è stata motivata anche alla luce dell'imputazione di partecipazione a organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio fosse compatibile con la sussistenza dei gravi indizi richiesti per questo tipo di reato

  • art. 292 c.p.p.

    menzionato come parametro relativo all'obbligo di autonoma valutazione del G.I.P.

    Il principio richiamato impone che il G.I.P. compia autonoma valutazione sui requisiti per la misura; tuttavia la Cassazione conferma che la censura di omessa autonoma valutazione è inammissibile se proposta in termini generici senza indicare i passaggi specifici dell'ordinanza impugnata

  • Cass. Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019 (Devona)

    richiamata in motivazione della sentenza impugnata

    Giurisprudenza che conferma il principio per cui una contestazione generica della mancanza di autonoma valutazione non obbliga il tribunale a una motivazione particolarmente dettagliata nel rigetto

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    richiamata in relazione all'imposizione di somme a titolo di Cassa delle ammende

    Consente di valutare la legittimità dell'imposizione di somme alla Cassa delle ammende quando sussistono ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le censure generiche sulla presunta "omessa autonoma valutazione" del G.I.P. sono spesso inammissibili in Cassazione se non indicano puntualmente i passaggi dell'ordinanza che si assume riproducano la richiesta del P.M.; è necessario segnalare pagine e passaggi specifici.
  • Un quadro probatorio costituito da dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, intercettazioni, geolocalizzazioni, videoregistrazioni, sequestri e arresti può essere ritenuto sufficiente per fondare i gravi indizi e giustificare la custodia cautelare, anche se singoli elementi presi separatamente sono meno solidi.
  • L'identificazione dell'indagato può fondarsi su elementi indiretti concatenati (es. riferimenti nominali in conversazioni, uso di profili di terzi) se inquadrata nel contesto probatorio complessivo.
  • Per contestare con efficacia la qualificazione temporale di una partecipazione continuativa (es. "dal 2009 in permanenza") occorre offrire elementi contrari specifici e dimostrare la discontinuità: rilievi generici trovano scarso favore.
  • La persistenza delle esigenze cautelari può essere ricavata non solo da condotte recenti ma anche dalla dimostrata compenetrazione nel sodalizio e da condotte di supporto al capo, se attestate da indagini e interventi investigativi.
  • Un ricorso per cassazione mal calibrato o aspecifico può comportare la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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