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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29655/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, per quanto qui rileva, lo aveva condannato all'ammenda per una pluralità di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro relative a un cantiere. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e erronea ricostruzione della sua qualità di datore di lavoro nei rapporti con un determinato lavoratore, sostenendo che tale ruolo era stato desunto da filmati social senza considerare che egli era soltanto il padre dell'effettivo titolare del cantiere e si dichiarava estraneo all'attività. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza di motivazione ed errata applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse isolata, che vi fosse stata integrale bonifica del sito e che la particolare tenuità del fatto dovesse escludere la punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché ripetitivo di censure già esaminate e perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva identificato l'imputato come datore di lavoro sulla base di video da lui pubblicati sui social, nei quali impartiva indicazioni operative e, in un video, risultava operare come datore di lavoro del lavoratore indicato nel cantiere oggetto del procedimento. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, poiché la difesa aveva proposto doglianze generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, che distingueva tra le contravvenzioni di cui ai capi 1-11, considerate gravi, palesi e commesse con dolo, e la contravvenzione di cui al capo 12, per la quale era stata invece riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni sulle spese processuali e sul versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008

    Fonte delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro contestate nei capi 1-12 dell'imputazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte rileva che la sentenza di merito ha già applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto solo al capo 12, escludendola per i capi 1-11 in ragione della gravità e delle modalità dolose delle violazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, pone a carico del ricorrente le spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sent. Corte cost. n. 86 del 2000

    Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condizione necessaria per escludere la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già disattese dal giudice di merito o che miri a una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove.
  • La qualità di datore di lavoro può essere desunta anche da elementi fattuali esterni, inclusi contenuti video pubblicati dall'imputato sui social, se tali contenuti mostrano la sua concreta ingerenza nell'organizzazione e direzione dell'attività lavorativa.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione di merito che distingua tra diverse violazioni e motivi compiutamente perché solo alcune di esse possano beneficiare dell'art. 131-bis c.p.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso l'art. 131-bis per una parte dei reati perché le condotte sono gravi, palesi e dolose, la censura difensiva deve attaccare puntualmente tale ratio e non può limitarsi a richiami generici alla modestia complessiva del fatto o a interventi ripristinatori successivi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

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