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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31860/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro sciistico occorso sull’Abetone il 31 dicembre 2011. La danneggiata ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da lesioni asseritamente causate dalla condotta dell’altro sciatore, che secondo la prospettazione attorea avrebbe violato le regole di prudenza e di precedenza previste dalla legge sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo provata la responsabilità esclusiva del convenuto e condannandolo al pagamento di danno non patrimoniale e patrimoniale. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: la corte territoriale, espunta la deposizione di una teste poi penalmente condannata per falsa testimonianza, ha ritenuto le residue prove testimoniali reciprocamente inconciliabili e, per l’impossibilità di ricostruire con sicurezza la dinamica del fatto, ha applicato la presunzione di pari responsabilità degli sciatori coinvolti nello scontro, rideterminando il risarcimento nella metà. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 19 della l. 363/2003 e delle norme sulle prove, sostenendo che la corte di merito avrebbe fatto erroneo uso della presunzione di pari responsabilità senza considerare un’annotazione della polizia intervenuta subito dopo il fatto, che a suo dire avrebbe reso inattendibile una delle deposizioni e confermato l’altra; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1227 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avrebbe trascurato elementi istruttori e documentali, in particolare alcune fotografie della danneggiata prodotte in appello, e avrebbe ingiustificatamente ritenuto sufficiente e immune da criticità la consulenza tecnica d’ufficio, omettendone la rinnovazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in sostanza a ottenere una nuova valutazione di attendibilità delle prove testimoniali e della ricostruzione del fatto, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva comunque considerato le risultanze dell’intervento dell’agente di polizia, utilizzandole nel confronto tra le deposizioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che fosse censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito di non disporre una nuova consulenza tecnica, trattandosi di valutazione discrezionale adeguatamente motivata; ha aggiunto che la CTU non è mezzo di prova e che, in ogni caso, le fotografie richiamate non sarebbero state decisive, poiché la quantificazione dei postumi era stata svolta dal consulente con l’ausilio di uno specialista e la diversa valutazione degli elementi istruttori non avrebbe mutato l’esito della controversia. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimata; disposto l’avviso per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 24 dicembre 2003, n. 363

    La norma è richiamata come base della presunzione di pari responsabilità degli sciatori coinvolti in uno scontro quando non sia possibile ricostruire con sicurezza la dinamica del fatto.

  • art. 10 l. 24 dicembre 2003, n. 363

    Indica gli obblighi dello sciatore a monte di tenere una direzione tale da evitare collisioni o interferenze con chi si trova a valle.

  • art. 9 l. 24 dicembre 2003, n. 363

    Richiama l’obbligo di tenere una velocità moderata.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata reputata sostanzialmente volta a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2700 c.c.

    È invocato per attribuire efficacia di piena prova all’annotazione dell’agente di polizia, ma la Corte non ne riconosce un effetto tale da imporre una diversa ricostruzione del fatto nel giudizio di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    È menzionato dal ricorrente nel contesto delle presunzioni, ma senza incidere sull’esito, che resta ancorato al divieto di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o attribuisca valore di piena prova a elementi che non lo hanno, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ritenuta inammissibile perché in realtà mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la decisione non entra in un autonomo approfondimento sulla riduzione del risarcimento per concorso del fatto del danneggiato, essendo il motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che regola la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi, ma la Corte osserva che le censure, nella sostanza, non denunciano un vero errore di diritto bensì una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di porre a carico del ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto l’apparente veste dell’art. 115 o 116 c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La scelta tra più fonti testimoniali e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito, il quale può fondare la decisione su alcune prove ed escluderne altre purché indichi, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento.
  • La presunzione di pari responsabilità prevista dalla normativa sulla circolazione sciistica opera quando, eliminati gli elementi probatori ritenuti non utilizzabili, non sia possibile ricostruire con sicurezza la dinamica dell’incidente.
  • La denuncia di omessa considerazione di un elemento istruttorio è infondata quando risulti che il giudice di merito lo abbia in realtà preso in esame nel confronto tra le prove acquisite.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio; la decisione sulla necessità di disporre chiarimenti, integrazioni o una nuova CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione o per errori di diritto.
  • La rinnovazione della CTU non è dovuta solo perché la parte dissente dalle conclusioni dell’ausiliario o contesta elementi documentali che, anche se considerati, non sarebbero idonei a mutare l’esito della causa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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