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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02096/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione coordinata continuativa per attività di autotrasporto e distribuzione di giornali. Il lavoratore ha chiesto il pagamento di maggiori compensi anche per ulteriori prestazioni svolte, consistenti nello smistamento di riviste e nell’apposizione di bolli e locandine. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte territoriale ha nuovamente respinto la pretesa. Il giudice di rinvio ha ritenuto che, per l’attività aggiuntiva, mancasse un’idonea domanda fondata su titolo contrattuale, poiché lo stesso lavoratore aveva allegato di averla svolta "senza che ne fosse obbligato", cioè spontaneamente e non in base a un obbligo negoziale; pertanto, secondo la Corte d’appello, l’eventuale tutela spettava, semmai, nell’alveo dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., azione però non proposta. Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dei limiti del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., l’erronea qualificazione della domanda e del rapporto, la violazione degli artt. 112, 167, 416, 115, 116, 420 c.p.c., 1362 c.c., 2041 c.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre alla statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi ai limiti del giudizio di rinvio, osservando che l’ordinanza rescindente aveva imposto al giudice del rinvio di riesaminare la specifica attività aggiuntiva non esaminata in precedenza, consentendogli, nel tipo di annullamento disposto, una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e delle allegazioni tempestive, nel rispetto delle preclusioni. Ha poi dichiarato sostanzialmente inammissibili e comunque infondati i motivi con cui il ricorrente contestava la qualificazione della domanda e l’asserita applicazione dell’art. 2041 c.c., rilevando che le censure non erano formulate con sufficiente specificità, tendevano a una rivalutazione del merito e non si confrontavano adeguatamente con l’accertamento della Corte territoriale. Infine ha respinto anche il motivo sulle spese, ritenendo corretta l’applicazione del principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio può avere estensione diversa a seconda del vizio accolto in cassazione; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto legittimo il riesame della specifica attività aggiuntiva nei limiti tracciati dall’ordinanza rescindente.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; qui, però, l’annullamento comportava anche una nuova valutazione dei fatti acquisiti e delle ulteriori allegazioni consentite.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa è stata richiamata come eventuale rimedio per l’attività svolta spontaneamente e senza titolo contrattuale, ma non essendo stata proposta non poteva fondare la domanda esaminata.

  • art. 414 c.p.c.

    La sentenza rescindente aveva ravvisato un vizio di omissione nell’esame della domanda relativa all’attività aggiuntiva, così delimitando l’oggetto del rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di ultrapetizione/extrapetizione e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state ritenute inidonee, perché la qualificazione della domanda è stata ricondotta alle allegazioni della parte.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle doglianze, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha escluso che vi fosse un errore processuale rilevante nella qualificazione della domanda.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato tra i motivi del ricorso; la Corte ha comunque escluso la fondatezza delle doglianze inerenti alla ricostruzione del thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove e delle allegazioni sono state ritenute sostanzialmente dirette a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione del materiale istruttorio è stata considerata una richiesta di nuova lettura dei fatti, preclusa al giudice di legittimità.

  • art. 420 c.p.c.

    Citato nelle censure, ma non idoneo a sovvertire l’accertamento di merito compiuto dalla Corte di rinvio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l’interpretazione della domanda e delle espressioni utilizzate dalle parti; la Corte ha però ritenuto corretto l’accertamento del giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato sulla qualificazione causale del rapporto; la Corte non ha accolto tale tesi.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 2909 c.c. per il giudicato, ma ritenuto non ostativo al riesame consentito in rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono state poste a carico della parte soccombente secondo il principio generale di soccombenza.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata esclusa; il giudice di merito ha correttamente applicato il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, i poteri del giudice dipendono dal tipo di cassazione pronunciata: se l’annullamento riguarda violazione di legge, il giudice è vincolato al principio di diritto; se riguarda anche vizi motivazionali, può rivalutare i fatti già acquisiti e quelli ulteriormente deducibili nei limiti delle preclusioni.
  • L’ordinanza rescindente delimita il perimetro del rinvio: il giudice di rinvio può e deve esaminare il punto specifico rimasto inesaminato, senza che ciò integri violazione dell’art. 394 c.p.c. quando l’attività richiesta rientra nelle direttive di cassazione.
  • La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito sulla base delle allegazioni effettive della parte; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una diversa lettura del fatto o in una nuova ricostruzione del rapporto.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario che ogni motivo individui con chiarezza il vizio denunciato e si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o sostanzialmente dirette a ottenere un nuovo esame del merito sono inammissibili.
  • Se una prestazione è allegata come svolta spontaneamente, senza obbligo contrattuale, la pretesa di compenso non può essere ricondotta automaticamente al rapporto dedotto, ma richiede l’eventuale domanda autonoma di arricchimento senza causa, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La statuizione sulle spese è censurabile in cassazione solo quando violi il principio secondo cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; resta invece rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la compensazione, nei casi consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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