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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione degli artt. 133 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. per difetto di motivazione: il Tribunale di Vicenza non avrebbe applicato né motivato la riduzione della pena di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.) nel calcolo della pena base e degli aumenti per continuazione; la Corte di appello ha rigettato il motivo ritenendo, senza riscontri nella motivazione di primo grado, che la riduzione fosse già stata computata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., ritenendo che nei motivi di primo grado mancasse la specifica indicazione che la pena base fosse stata individuata previa riduzione di un terzo. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 620, lett. l), c.p.p., la Corte ha proceduto a rideterminare la pena finale in 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.333 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    obbligo di riduzione della pena nella misura di un terzo per la scelta del rito abbreviato (comma 2); la motivazione deve rendere evidente l'avvenuta applicazione della riduzione nel calcolo della pena

  • art. 133 cod. pen.

    principio di individualizzazione della pena e necessità di motivazione adeguata della determinazione del trattamento sanzionatorio; il vizio di motivazione rende annullabile la quantificazione della pena

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disciplinazione della detenzione e sue aggravanti/particolari disposizioni applicate al fatto concreto (il Tribunale ha riconosciuto il comma 5 ai fini della determinazione della pena base)

  • art. 74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    riferimento alla fattispecie di cessione di stupefacenti e alle conseguenti sanzioni; utilizzato per contestare gli episodi di cessione e per determinare gli aumenti per continuazione

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    norma sulla continuazione tra più reati e sulla determinazione dell'aumento complessivo della pena per più condotte (applicata per calcolare gli aumenti relativi agli 11 episodi di cessione)

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    facoltà della Corte di cassazione, quando la sentenza impugnata sia affetta da vizio limitato al trattamento sanzionatorio e la quantificazione sia di misura fissa, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio

Massime di principio

  • La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) deve risultare esplicitamente dalla motivazione e dal calcolo della pena; l'omessa indicazione configura un vizio di motivazione e può comportare l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio
  • La Corte d'appello non può presumere l'applicazione di una riduzione se dal testo della sentenza di primo grado non emerge chiaramente che la riduzione sia già stata computata
  • Se l'errore riguarda solo la determinazione della pena e la quantificazione è di misura fissa, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p.
  • Nella determinazione della pena con più voci (pena base + aumenti per continuazione) il giudice deve esporre il calcolo passo dopo passo (indicare la pena base, gli aumenti e l'eventuale riduzione per il rito) per consentire il controllo di legittimità
  • La mancanza di motivazione sulla quantificazione sanzionatoria integra una violazione degli obblighi previsti dall'art. 133 c.p. in tema di individualizzazione della pena e legittima l'azione di impugnazione

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