Cassazione Civile, Ordinanza n. 36219/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che in un giudizio presupposto aveva ottenuto la distrazione delle spese processuali in proprio favore, ha chiesto l'equo indennizzo ai sensi della legge Pinto lamentando l'eccessiva durata del procedimento che riguardava tale pretesa. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che il difensore, avendo formulato istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c., non fosse parte del giudizio presupposto di cognizione ai fini dell'indennizzo e che, quanto alla fase esecutiva/di ottemperanza da lui promossa, la durata ragionevole non fosse stata superata. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., 1-bis e 3 L. n. 89/2001 e 6 CEDU, sostenendo che il giudizio presupposto andasse identificato nel procedimento autonomo relativo alla domanda di distrazione e che, comunque, la durata della fase esecutiva dovesse essere computata fino al definitivo soddisfo, anche se sospesa ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo il decreto della Corte d'appello conforme a consolidata giurisprudenza. Ha affermato che il difensore che chieda la distrazione delle spese non assume la veste di parte del giudizio presupposto ai fini dell'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 e che l'istanza di distrazione non introduce un autonomo procedimento fondato su un distinto rapporto sostanziale. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma, ma sollecita il potere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento dal soccombente.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non muta l'orientamento secondo cui il difensore distrattario non è parte del giudizio presupposto ai fini della legge Pinto.
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una decisione ultra/extra petita.
Richiamato dal ricorrente quale base della tutela indennitaria per la ragionevole durata del processo.
Richiamato dal ricorrente quale norma fondante la domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto alla durata ragionevole del processo.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato e la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione della causa su proposta del relatore.
Norma sul filtro camerale, utilizzata per la trattazione del ricorso ritenuto manifestamente inammissibile o infondato.
Richiamato dal ricorrente a proposito della sospensione del giudizio di ottemperanza, ma ritenuto non decisivo ai fini del computo della durata nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il difensore che ottenga o richieda la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. non diventa parte del giudizio presupposto ai fini della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo.
- L'istanza di distrazione delle spese non dà origine a un autonomo procedimento di cognizione fondato su un distinto rapporto sostanziale, ma incide solo sulla legittimazione alla riscossione delle spese dovute dal soccombente.
- È inammissibile per contrasto con giurisprudenza consolidata il ricorso per cassazione che non offra argomenti idonei a mutare un orientamento nomofilattico già stabilizzato.
- Ai fini del filtro ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità comporta l'inammissibilità del motivo che si limiti a riproporre una diversa qualificazione del rapporto processuale senza solide basi normative.
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