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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, emesso a seguito del mancato pagamento delle somme concordate nell’accertamento con adesione, che aveva rideterminato il reddito mediante una maggiorazione dei ricavi di lire 8.000.000. La contribuente contestava la decisione della CTR della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo provato, anche in base alle dichiarazioni rese nel contraddittorio per l’adesione, l’impiego di un collaboratore familiare. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, P.M. ha dedotto: l’omessa comunicazione della data dell’udienza davanti alla CTR; la conseguente violazione del contraddittorio; l’errata applicazione delle regole sull’accertamento, lamentando la mancata valutazione del libro mastro, l’assenza di un collaboratore familiare e l’insufficienza degli studi di settore, anche in ragione della crisi economica; infine, la nullità della sentenza per carenza di motivazione e mancata indicazione delle norme applicate.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Il primo è infondato: dall’esame degli atti del giudizio di merito risultava che la data dell’udienza era stata comunicata. Il secondo, relativo alla violazione del contraddittorio, è rimasto assorbito dal rigetto del primo. Il terzo è inammissibile nella parte in cui chiedeva una diversa valutazione del libro mastro, questione di merito non deducibile come violazione di legge; è inoltre infondato quanto agli studi di settore, poiché, se applicati all’esito del contraddittorio obbligatorio, costituiscono presunzioni semplici idonee a fondare l’accertamento, mentre il contribuente può fornire prova contraria. Il quarto è infondato, perché la sentenza della CTR esponeva in modo riconoscibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Resta quindi ferma la decisione della CTR favorevole all’Ufficio e l’accertamento impugnato. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 860 euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17 e 31

    Le disposizioni erano invocate per contestare la comunicazione dell’udienza; la Corte ha verificato gli atti del giudizio e ha accertato che la comunicazione era avvenuta, escludendo la nullità dedotta.

  • Costituzione, art. 24

    La garanzia di difesa era invocata in relazione alla pretesa omessa comunicazione dell’udienza; la censura è stata respinta perché la comunicazione risultava dagli atti.

  • Codice di procedura civile, art. 101

    La disposizione era invocata per denunciare la violazione del contraddittorio conseguente alla mancata comunicazione dell’udienza. Il motivo è stato assorbito dopo il rigetto della censura sull’effettiva comunicazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente contro l’accertamento, ma la censura relativa alla mancata considerazione del libro mastro è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove; le contestazioni sugli studi di settore sono state respinte alla luce dei principi sulla loro efficacia presuntiva.

  • Costituzione, art. 111

    La censura di difetto di motivazione della sentenza è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR risultasse chiaramente dalla decisione e comprendesse anche le ragioni giuridiche.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente per lamentare il difetto di motivazione; la Corte ha respinto la censura, ritenendo la sentenza impugnata sufficientemente motivata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione agli studi di settore

    Come affermato dalle sezioni unite (Cass. 18 dicembre 2009, n. 26635; conforme Cass. 15 maggio 2013, n. 11633), la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

    Gli studi di settore non determinano automaticamente la gravità, precisione e concordanza della presunzione per il solo fatto di essere applicati: tali requisiti maturano attraverso il contraddittorio obbligatorio, che deve consentire di adeguare gli standard alla concreta situazione economica. Il contribuente può offrire prova contraria e il giudice valuta sia l’applicabilità degli standard al caso concreto, la cui dimostrazione compete all’Amministrazione, sia gli elementi contrari prodotti dal contribuente. Se il contraddittorio si è svolto, gli studi di settore possono però costituire da soli una presunzione sufficiente a sostenere l’accertamento.

Massime di principio

  • Se si contesta che l’udienza sia stata comunicata, la verifica degli atti processuali può essere decisiva: quando la comunicazione risulta effettuata, non sussiste la nullità dedotta né la conseguente violazione del contraddittorio.
  • Una censura che mira a ottenere una nuova valutazione di documenti o fatti non può essere proposta come semplice violazione di legge; occorre rispettare i limiti e i requisiti propri della censura di motivazione applicabili al giudizio di legittimità.
  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio con il contribuente è necessario e serve a rapportare gli standard alla sua realtà concreta; l’Amministrazione deve motivare perché non accoglie le osservazioni del contribuente.
  • Dopo il contraddittorio, gli studi di settore possono costituire una presunzione sufficiente per l’accertamento, senza necessità automatica di ulteriori indizi. Il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria, anche mediante presunzioni semplici.
  • La mera affermazione che l’accertamento basato sugli studi di settore richieda sempre altri indizi non è sufficiente a contestarlo; è necessario confrontarsi con la concreta applicazione degli standard e presentare elementi specifici idonei a confutarla.

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