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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31835/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un automobilista nei confronti di amministrazioni statali e comunale per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla sospensione della patente di guida e dal pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a plurime violazioni dei limiti di velocità, con azzeramento dei punti patente. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che i verbali e i provvedimenti sanzionatori non fossero stati tempestivamente impugnati e che, pertanto, il rapporto fosse ormai esaurito. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 113 Cost. e dell'art. 7 del d.l. 150/2011, sostenendo che la causa riguardasse il diritto soggettivo perfetto alla guida e non un'opposizione ad atti amministrativi; 2) violazione degli artt. 9 c.p.c., 24 e 113 Cost., degli artt. 2, 4 e 5 dell'allegato E alla l. 2248/1865, dell'art. 30, comma 3, l. 87/1953 e dell'art. 136 Cost., deducendo l'obbligo del giudice di disapplicare atti invalidi contrastanti con norme costituzionali; 3) violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990 per omessa declaratoria di nullità degli atti di sospensione della patente e di irrogazione delle sanzioni, assumendo che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla necessità di taratura periodica dell'autovelox, il potere amministrativo fosse inesistente; 4) violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e dell'art. 97, comma 2, Cost., in tema di responsabilità extracontrattuale solidale per mancata ottemperanza a diffide. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque infondati perché generici, non autosufficienti, nuovi quanto alla disapplicazione, e soprattutto non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che la pronuncia di incostituzionalità non travolge automaticamente gli atti amministrativi ormai non impugnati e divenuti definitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo assertivo e generico, senza indicare dove e come la questione del presunto diritto alla guida fosse stata dedotta nei gradi di merito, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre la doglianza sulla disapplicazione era nuova e non risultava trattata nella sentenza impugnata. La decisione di merito è stata confermata perché la pronuncia di incostituzionalità rileva solo per i rapporti ancora pendenti e non determina automaticamente l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva delle intimate; è stato dato atto anche dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela piena del diritto soggettivo alla guida, ma la Corte non ne ha tratto un principio utile al ricorso, ritenendolo non confrontato con la ratio decidendi

  • art. 7 d.l. 150/2011

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della domanda come opposizione ad atti amministrativi

  • art. 9 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo, senza specifico confronto con la decisione impugnata

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa e dell'azione in giudizio

  • art. 113 Cost.

    richiamato anche in combinato con altre norme per sostenere la disapplicazione degli atti illegittimi

  • artt. 2, 4 e 5 allegato E l. 2248/1865

    invocati per sostenere il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi

  • art. 30, comma 3, l. 87/1953

    richiamato per sostenere l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità sui rapporti pendenti

  • art. 136 Cost.

    richiamato per affermare l'efficacia della pronuncia di incostituzionalità

  • art. 21-septies l. 241/1990

    invocato per sostenere la nullità radicale degli atti amministrativi adottati in carenza di potere

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la domanda risarcitoria per illecito aquiliano

  • art. 2055 c.c.

    richiamato per prospettare una responsabilità solidale delle amministrazioni

  • art. 97, comma 2, Cost.

    richiamato nel quarto motivo in tema di responsabilità della pubblica amministrazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    applicato dalla Corte per affermare l'inammissibilità delle censure prive di specifica localizzazione degli atti e dei documenti e della deduzione nei gradi di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non si misura con il fondamento decisorio della pronuncia, il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che prospetti in modo generico violazioni di legge senza indicare dove la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito e senza localizzare gli atti e i documenti rilevanti, in violazione dell'onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La pronuncia di incostituzionalità di una norma non comporta automaticamente l'eliminazione degli atti amministrativi già emanati in base ad essa; l'invalidità rileva nei rapporti ancora pendenti, mentre gli atti non tempestivamente impugnati possono consolidarsi in un rapporto esaurito.
  • La questione della disapplicazione dell'atto amministrativo è nuova in cassazione quando non risulti trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indichi specificamente di averla devoluta ai giudici di merito.
  • Se il provvedimento amministrativo non è stato tempestivamente impugnato ed è divenuto definitivo, non può essere efficacemente posto a base, in sede risarcitoria o di legittimità, un preteso danno derivante dalla sua illegittimità non più dedotta nel processo appropriato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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