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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022. Non è stata esaminata nel merito l’impugnazione dell’Agenzia. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 nei confronti di una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese e, per trasparenza, nei confronti dei soci, con successiva iscrizione a ruolo e notifica di cartelle di pagamento per la riscossione frazionata. I contribuenti impugnavano tutti gli atti; in primo grado la CTP accoglieva in parte i ricorsi, dichiarando la decadenza dell’Ufficio nei confronti di due soci per alcuni anni, accogliendo le impugnazioni delle cartelle come atti prodromici e rideterminando parzialmente il maggior reddito della società per il terzo socio. L’Agenzia proponeva appello e poi ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno dichiarato di essersi avvalsi della definizione agevolata della controversia prevista dalla legge n. 197 del 2022, producendo la relativa documentazione e chiedendo l’estinzione del processo; il Pubblico Ministero e l’Agenzia hanno aderito a tale richiesta, deducendo l’effetto estintivo. La Corte ha quindi preso atto della coincidenza tra la definizione agevolata e la materia del contendere e della mancanza di limitazioni o dinieghi del beneficio, ritenendo che l’adesione concorde delle parti, con sostanziale abdicazione dell’interesse al ricorso da parte dell’Agenzia, determinasse l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando tutte le parti concordano sull’avvenuta definizione agevolata della lite tributaria e la documentazione depositata conferma il perfezionamento della procedura, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • L’adesione dell’amministrazione finanziaria alla richiesta di estinzione, unita alla mancanza di diniego o di limitazioni del beneficio, equivale a una sostanziale rinuncia all’interesse al ricorso e produce l’effetto estintivo del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito delle censure e le spese restano regolate secondo il criterio indicato nel provvedimento estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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