Cassazione Civile, Ordinanza n. 21063/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due garanti personali avverso il monitorio ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente e per anticipi su fatture/RIBA insolute. In primo grado l’opposizione è stata rigettata; in appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione i garanti deducevano quattro censure: (1) violazione delle norme sul procedimento monitorio e sulla prova scritta, sostenendo che la banca avesse prodotto soltanto saldaconti e documentazione incompleta/non sottoscritta dal debitore principale; (2) violazione delle norme su scrittura privata, disconoscimento, approvazione del conto e onere della prova, assumendo che i documenti prodotti non fossero estratti conto idonei ex TUB ma meri "saldaconti"; (3) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d’ufficio, per il diniego della CTU richiesta per verificare asserite illegittimità di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese e possibili profili di usura; (4) violazione delle norme sulla fideiussione, sostenendo che la Corte d’appello avesse dato rilievo improprio alla distinzione tra garanzia autonoma e fideiussione accessoria, mentre sarebbe stato decisivo accertare con certezza il credito effettivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva reputato sufficiente, sia ai fini del decreto ingiuntivo sia nel giudizio di opposizione, la documentazione prodotta dalla creditrice (contratto di conto corrente, fideiussioni, estratti/saldaconti, documenti di sintesi, contabili di insoluto, fatture e RIBA). Ha inoltre affermato che, in opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto assume la posizione di attore sostanziale e deve provare il credito, ma nel caso concreto tale prova era stata ritenuta raggiunta; le doglianze dei ricorrenti erano generiche e si risolvevano in una mera contrapposizione di valutazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, perché non indicava specificamente le circostanze da provare né trascriveva i fatti oggetto della richiesta istruttoria. Il quarto motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché non si confrontava con la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, non impugnata, e non allegava in modo specifico l’exceptio doli o profili concreti di usura. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e a somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
richiede la prova scritta ai fini dell’ingiunzione, ma nel giudizio di opposizione opera poi la cognizione piena con le ordinarie regole probatorie
ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio; in opposizione non sostituisce le regole ordinarie sull’onere della prova
consente al cessionario di intervenire come successore a titolo particolare nel diritto controverso
la memoria illustrativa non può integrare o ampliare i motivi del ricorso per cassazione
utilizzato come parametro delle censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per aspecificità
il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mancanza di confronto con la ratio decidendi e di specifica indicazione dei fatti/prove comporta inammissibilità
richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia della scrittura privata, ma la censura è stata ritenuta generica
richiamato dai ricorrenti sul disconoscimento della scrittura privata, senza specifico confronto con la decisione impugnata
richiamato dai ricorrenti in tema di approvazione del conto, senza incidenza decisiva sulla ratio della sentenza
l’opposto, in opposizione a decreto ingiuntivo, è attore sostanziale e deve provare il credito dedotto
sulla consulenza tecnica d’ufficio, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità
sulla nomina del consulente tecnico, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità
richiamato per la nozione di fideiussione, ma la Corte ha considerato intangibile la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma
richiamato sulle obbligazioni del fideiussore, ma non decisivo rispetto alla ratio
richiamato sulle eccezioni opponibili dal fideiussore, ma non decisivo rispetto alla ratio
ha fondato la condanna alle somme per responsabilità aggravata oltre alle spese di lite
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo basato su saldo di conto corrente, l’opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve dimostrare il credito; tuttavia il ricorso per cassazione contro la decisione di merito è inammissibile se le censure non si confrontano puntualmente con la ratio decidendi e con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di appello.
- La produzione di estratti conto, contratti e documentazione contabile può essere ritenuta sufficiente a provare il credito anche nei confronti del fideiussore, se la contestazione avversaria è generica e non specifica singoli addebiti, condizioni economiche o poste di calcolo.
- In cassazione, la doglianza che investe il diniego di una CTU deve indicare in modo preciso i fatti da provare e la decisività dell’accertamento richiesto; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice di merito qualifica il rapporto di garanzia come contratto autonomo e tale qualificazione non è specificamente impugnata, è precluso in cassazione rimetterne in discussione i presupposti, se la censura non si raccorda alla reale ratio della decisione.
- La memoria illustrativa nel giudizio di cassazione non può sanare l’originaria incompletezza dei motivi né introdurre nuove censure, svolgendo solo funzione di chiarimento di motivi già compiutamente proposti.
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