Cassazione Civile, Ordinanza n. 15489/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposta di registro, INVIM, sanzioni e interessi relativi a una compravendita immobiliare del 1995, a seguito del passaggio in giudicato di una precedente sentenza resa sulla pretesa tributaria. I contribuenti avevano ottenuto nei gradi di merito l'annullamento della cartella perché ritenuta tardiva: la CTP aveva applicato il termine di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, mentre la CTR aveva confermato l'esito sfavorevole all'Erario ritenendo comunque maturata la decadenza, ma sulla base del termine triennale di cui all'art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, 78 d.P.R. n. 131 del 1986 e 2953 c.c., sostenendo che, quando la cartella trae origine da una sentenza passata in giudicato che definisce il giudizio sull'imposta di registro, non opera il termine triennale di decadenza, ma il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dal giudicato.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non essendo emerse altre questioni controverse, decide nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti contro la cartella di pagamento. Compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando il precedente contrasto giurisprudenziale e il successivo consolidamento dell'orientamento seguito dalla decisione.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Si riferisce ai crediti derivanti da atti amministrativi divenuti definitivi per omessa impugnazione; non si applica alla riscossione fondata su una sentenza passata in giudicato che abbia definito la pretesa tributaria.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
Il termine triennale di decadenza opera solo quando l'Amministrazione debba compiere una ulteriore attività di determinazione dell'imposta; ha carattere residuale e non riguarda la mera riscossione di un credito già cristallizzato dal giudicato.
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
Per il credito erariale relativo a imposta di registro e INVIM, quando non occorra ulteriore determinazione dell'imposta, la riscossione è soggetta al termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il diritto alla riscossione fondato su un accertamento divenuto definitivo per giudicato formale della sentenza è assoggettato alla prescrizione decennale, anche se la pronuncia è di rito e non di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro e INVIM, se la pretesa erariale sia stata definita da una sentenza passata in giudicato e non occorra una nuova determinazione dell'imposta, la riscossione del credito non è soggetta al termine di decadenza previsto per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
- Il discrimine tra applicazione del termine triennale e del termine decennale non dipende dalla natura di rito o di merito della sentenza, bensì dalla necessità o meno di un ulteriore accertamento/quantificazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione.
- Quando l'atto impositivo è stato tempestivamente impugnato e il giudizio si conclude con una sentenza che conferma la debenza del tributo, il titolo della pretesa non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza passata in giudicato.
- La decadenza di cui alla disciplina della riscossione coattiva degli atti definitivi presuppone una pretesa fondata su atto amministrativo non contestato; se il credito nasce dal giudicato, l'operatività è affidata alla sola prescrizione.
- La Corte può decidere nel merito, senza rinvio, quando la controversia sia definibile sulla base della sola soluzione di diritto e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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