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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13571/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ottemperanza proposta per dare esecuzione a una sentenza tributaria del 1999 che aveva riconosciuto il diritto della banca al rimborso della maggiore imposta di registro versata su un decreto ingiuntivo, relativo a somme derivanti da corrispettivi per prestazioni soggette a IVA. Il giudice dell’ottemperanza aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la sentenza da eseguire era stata prodotta in copia priva dell’attestazione del passaggio in giudicato, ritenuta necessaria ai sensi dell’art. 70, comma 3, d.lgs. 546/1992. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 70 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice ritenuto non assolto l’onere probatorio sul giudicato nonostante la mancata contestazione dell’Agenzia; 2) violazione degli artt. 7, 53, comma 3, e 70, comma 3, d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice esercitato poteri istruttori officiosi per verificare il passaggio in giudicato; 3) violazione dell’art. 70, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto che l’inammissibilità derivasse dalla mancata produzione della sentenza con attestazione di giudicato; 4) in subordine, violazione degli artt. 69 e 70 d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice deciso nel merito, sostenendo che si applicasse il testo novellato dell’art. 69, immediatamente esecutivo anche per sentenze anteriori all’1 giugno 2016.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare deve essere provato dalla parte interessata mediante produzione della sentenza munita dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; la mera non contestazione dell’altra parte non basta, salvo espresso riconoscimento del giudicato. Ha inoltre escluso che il giudice dell’ottemperanza avesse un dovere di supplire istruttoriamente alla mancanza di tale prova, precisando che l’attestazione relativa alla mancata richiesta del fascicolo d’ufficio non equivale ad attestazione di giudicato. Infine, ha chiarito che per le sentenze depositate prima dell’1 giugno 2016 continua ad applicarsi il previgente art. 69 d.lgs. 546/1992, per cui la sentenza di condanna al pagamento di somme in materia di rimborso tributario non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire deve essere provato dalla parte istante con la produzione della decisione munita dell’attestazione di cancelleria o segreteria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile analogicamente al processo tributario.
  • La mera mancata contestazione della controparte non basta a dimostrare l’esistenza del giudicato esterno, salvo che vi sia un’esplicita ammissione della sua formazione, poiché la certezza del giudicato è presidio di ordine pubblico processuale.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può supplire d’ufficio alla mancanza della prova del passaggio in giudicato mediante elementi solo indiziari o equipollenti, come l’attestazione sulla mancata richiesta del fascicolo d’ufficio in appello.
  • Per le sentenze tributarie depositate prima dell’1 giugno 2016, nelle controversie di rimborso di tributi e accessori, continua ad applicarsi il previgente art. 69 d.lgs. 546/1992, che subordina l’esecuzione alla definitività della sentenza.
  • L’onere di indicare e produrre la sentenza da ottemperare nel ricorso si estende alla prova della sua irrevocabilità, perché il giudicato è una specifica condizione dell’azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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