Cassazione Civile, Ordinanza n. 13571/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ottemperanza proposta per dare esecuzione a una sentenza tributaria del 1999 che aveva riconosciuto il diritto della banca al rimborso della maggiore imposta di registro versata su un decreto ingiuntivo, relativo a somme derivanti da corrispettivi per prestazioni soggette a IVA. Il giudice dell’ottemperanza aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la sentenza da eseguire era stata prodotta in copia priva dell’attestazione del passaggio in giudicato, ritenuta necessaria ai sensi dell’art. 70, comma 3, d.lgs. 546/1992. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 70 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice ritenuto non assolto l’onere probatorio sul giudicato nonostante la mancata contestazione dell’Agenzia; 2) violazione degli artt. 7, 53, comma 3, e 70, comma 3, d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice esercitato poteri istruttori officiosi per verificare il passaggio in giudicato; 3) violazione dell’art. 70, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto che l’inammissibilità derivasse dalla mancata produzione della sentenza con attestazione di giudicato; 4) in subordine, violazione degli artt. 69 e 70 d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice deciso nel merito, sostenendo che si applicasse il testo novellato dell’art. 69, immediatamente esecutivo anche per sentenze anteriori all’1 giugno 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare deve essere provato dalla parte interessata mediante produzione della sentenza munita dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; la mera non contestazione dell’altra parte non basta, salvo espresso riconoscimento del giudicato. Ha inoltre escluso che il giudice dell’ottemperanza avesse un dovere di supplire istruttoriamente alla mancanza di tale prova, precisando che l’attestazione relativa alla mancata richiesta del fascicolo d’ufficio non equivale ad attestazione di giudicato. Infine, ha chiarito che per le sentenze depositate prima dell’1 giugno 2016 continua ad applicarsi il previgente art. 69 d.lgs. 546/1992, per cui la sentenza di condanna al pagamento di somme in materia di rimborso tributario non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Invocato come norma sulla valutazione delle prove e sulla non contestazione, ma ritenuto non idoneo a esonerare la parte dall’onere di provare il giudicato esterno.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la domanda richiede la produzione della sentenza da eseguire e il relativo passaggio in giudicato, che costituisce condizione dell'azione esecutiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio di nullità denunciato in cassazione.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata come disciplina del ricorso per cassazione nel processo tributario.
La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza deve essere resa dal segretario della corte di giustizia tributaria sulla copia della sentenza notificata o non notificata; è il mezzo necessario per provare l’irrevocabilità della decisione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l’applicazione analogica delle disposizioni processuali civili compatibili al processo tributario.
art. 53, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata richiesta del fascicolo di primo grado da parte della segreteria del giudice di appello non equivale a certificazione del giudicato.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per sostenere poteri istruttori officiosi del giudice tributario, ma ritenuta non utile a supplire alla mancata prova del giudicato.
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per le sentenze anteriori all’1 giugno 2016 continua ad applicarsi il previgente regime: nelle controversie di rimborso di tributi la sentenza di condanna non è immediatamente esecutiva e richiede il passaggio in giudicato.
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La Corte richiama la disciplina transitoria per affermare che la riforma dell'art. 69 si applica alle sentenze depositate dal 1 giugno 2016.
art. 9, comma 1, lett. gg), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Norma di novella dell'art. 69 d.lgs. 546/1992, ma non applicabile alla sentenza di primo grado depositata prima dell'1 giugno 2016.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire deve essere provato dalla parte istante con la produzione della decisione munita dell’attestazione di cancelleria o segreteria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile analogicamente al processo tributario.
- La mera mancata contestazione della controparte non basta a dimostrare l’esistenza del giudicato esterno, salvo che vi sia un’esplicita ammissione della sua formazione, poiché la certezza del giudicato è presidio di ordine pubblico processuale.
- Il giudice dell’ottemperanza non può supplire d’ufficio alla mancanza della prova del passaggio in giudicato mediante elementi solo indiziari o equipollenti, come l’attestazione sulla mancata richiesta del fascicolo d’ufficio in appello.
- Per le sentenze tributarie depositate prima dell’1 giugno 2016, nelle controversie di rimborso di tributi e accessori, continua ad applicarsi il previgente art. 69 d.lgs. 546/1992, che subordina l’esecuzione alla definitività della sentenza.
- L’onere di indicare e produrre la sentenza da ottemperare nel ricorso si estende alla prova della sua irrevocabilità, perché il giudicato è una specifica condizione dell’azione esecutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13516/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13517/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13519/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2026 del 10/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →