Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1036/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.07.2024.

Giustizia amministrativa202503644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto alla carta docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con accredito complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 aprile 2025, ma era rimasta ineseguita anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, provvedendo all'accredito della carta docente entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico della parte soccombente.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, inclusa la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non dà esecuzione a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'interessato può proporre azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo conformativo o patrimoniale risultante dal titolo.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza relativa a un obbligo di pagamento gravante su un'amministrazione statale, deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Se l'inadempimento del giudicato è documentato e l'amministrazione non lo contesta, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando svolge le funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non è necessariamente dovuto un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.