Cassazione Penale, Ordinanza n. 25308/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti riguardavano: 1) la richiesta di derubricazione del fatto in tentativo, sostenendo che la condotta non integrasse una detenzione finalizzata allo spaccio; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che l'imputato era stato trovato in possesso di due bustine di stupefacente destinate allo smercio, che la non punibilità era esclusa dalla gravità dell'offesa e dalla non occasionalità desumibile anche dai precedenti, che le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi, e che l'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità era incompatibile con la tipologia della sostanza e con la non modesta offensività della condotta.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione integra il reato contestato quando la disponibilità della droga e le modalità del possesso depongono per lo smercio
la causa di non punibilità è esclusa quando la concreta offensività del fatto, le modalità della condotta e la sua non occasionalità non consentono di qualificare il fatto come tenue
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza
il giudice di merito può fondare il giudizio sulle attenuanti generiche su uno o più elementi ritenuti prevalenti, relativi alla personalità del colpevole, all'entità del reato e alle modalità di esecuzione
l'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità è esclusa quando la tipologia della sostanza e la non modesta offensività della condotta rendono non tenue il fatto
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la derubricazione del fatto al tentativo non è configurabile quando l'imputazione e la prova del possesso riguardano una detenzione già finalizzata alla cessione e la motivazione di merito evidenzia elementi oggettivi univoci di destinazione allo spaccio.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando la gravità concreta dell'offesa, le modalità della condotta e la sua non occasionalità, anche desunte dai precedenti dell'imputato.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il beneficio.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p.
- L'attenuante del danno o del pericolo di speciale tenuità non si applica quando la natura della sostanza e le concrete modalità della condotta esprimano una offensività non modesta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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