Cassazione Penale, Ordinanza n. 08432/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo in sostanza la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura muoveva dal presupposto che la condotta contestata fosse di minima offensività e, quindi, non meritevole di pena. La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato che il giudice di merito aveva già compiuto una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità dell'offesa, valorizzando il mancato rientro dell'imputato nell'orario imposto dal provvedimento e i precedenti penali, anche specifici per il medesimo reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sul diniego della particolare tenuità del fatto, richiamando il principio secondo cui la valutazione ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo di tutte le peculiarità concrete del fatto e non può essere riconosciuta quando le modalità della condotta e i precedenti dell'imputato escludano la minima offensività. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice può escluderne l'applicazione quando il fatto, per le sue concrete modalità, non presenti minima offensività.
È il parametro normativo di riferimento per la valutazione complessiva della gravità del fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
È richiamato come reato già ascritto in precedenza all'imputato, valorizzato ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica automaticamente in presenza di un reato di modesta entità, ma richiede una valutazione unitaria e concreta di tutte le caratteristiche del fatto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità dell'offesa, traendo da tali elementi un giudizio complessivo sulla minima offensività.
- La presenza di precedenti penali, specie per lo stesso reato, può essere legittimamente valorizzata come indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare valutazioni di merito già sorrette da motivazione conforme ai criteri legali di apprezzamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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