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Sentenza

Sentenza n. 1553/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta omissiva e gestione inadeguata di un impianto di depurazione, delle stazioni di sollevamento e delle relative apparecchiature, con domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha riproposto davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la domanda risarcitoria già proposta davanti al giudice ordinario, dopo che la Corte d’Appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dell’A.T.O. e della Regione, ritenendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. La domanda riguardava i danni arrecati all’impianto di depurazione La Grazia e alle infrastrutture connesse durante la gestione affidata dall’A.T.O. a una società privata. Il Comune ha chiesto il risarcimento di euro 574.301,29 per danni patrimoniali e di euro 250.000,00 per danno all’immagine. L’A.T.O. e la Regione hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva. La Regione ha inoltre dedotto la decadenza ex art. 30, comma 3, c.p.a., la prescrizione del diritto al risarcimento e l’indeterminatezza della domanda. Il Comune ha sostenuto la responsabilità dell’A.T.O. per l’omesso esercizio dei poteri di gestione, controllo e intervento sul gestore e quella della Regione per la mancata attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 152 d.lgs. 152/2006. La domanda era stata già parzialmente accolta dal Tribunale di Vibo Valentia, che aveva condannato solidalmente l’A.T.O., la Regione e la società gestore al pagamento di euro 205.921,62 per danni patrimoniali, rigettando il danno non patrimoniale. La condanna nei confronti della società privata era divenuta irrevocabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda nei confronti della società privata, poiché la relativa condanna era coperta da giudicato. Ha respinto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva dell’A.T.O. e della Regione, ritenendo che il regime previsto dal d.lgs. 152/2006 trasferisse all’autorità d’ambito i poteri di gestione e controllo e imponesse alla Regione, in caso di inerzia o ritardo dell’autorità d’ambito, l’esercizio dei poteri sostitutivi. Ha ritenuto rituale la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Ha escluso la decadenza ex art. 30, comma 3, c.p.a., poiché la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione era fondata su una condotta omissiva incidente sul patrimonio comunale e soggetta al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2043 c.c.; ha inoltre ritenuto la domanda sufficientemente determinata. Nel merito, ha riconosciuto la responsabilità solidale dell’A.T.O. e della Regione per i danni patrimoniali accertati mediante consulenza tecnica d’ufficio nel precedente giudizio, consistenti nei costi di riparazione delle apparecchiature e di smaltimento dei fanghi, delle sabbie e del vaglio, per complessivi euro 205.921,62. Ha invece respinto la domanda relativa al danno all’immagine, perché dedotta e provata in modo generico: il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza e non può essere considerato in re ipsa. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna solidale dell’A.T.O. e della Regione al pagamento di euro 205.921,62, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al pagamento, e rigettato nel resto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.

    La controversia relativa all’esecuzione di accordi tra pubbliche amministrazioni rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice precedentemente adito, purché siano indicati gli atti del giudizio originario e la costituzione in appello.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Il termine decadenziale previsto per la domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi non si applica alla pretesa fondata su una condotta omissiva incidente direttamente sul patrimonio del danneggiato e soggetta alla prescrizione aquiliana.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria fondata sull’omessa vigilanza e sul deterioramento di beni patrimoniali è soggetta al termine quinquennale di prescrizione.

  • artt. 143, 147, 148 e 152 d.lgs. 152/2006

    Il sistema attribuisce all’autorità d’ambito poteri di gestione, controllo e intervento nei confronti del gestore del servizio idrico; in caso di inerzia o ritardo dell’autorità d’ambito, la Regione deve esercitare i necessari poteri sostitutivi, previa diffida e secondo le modalità previste dalla legge.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Gli interessi legali maturano sull’importo risarcitorio dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce a un’autorità d’ambito poteri di gestione, controllo e intervento nei confronti del gestore di un servizio idrico, l’autorità è legittimata passivamente per i danni arrecati ai beni dell’ente partecipante durante la gestione, qualora tali danni siano riconducibili all’omesso o insufficiente esercizio di quei poteri.
  • La Regione risponde dei danni derivanti dalla gestione del servizio idrico quando, a fronte di gravi inadempienze del gestore e dell’inerzia o del ritardo dell’autorità d’ambito, ometta di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 152 d.lgs. 152/2006.
  • La riproposizione della domanda davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario è ammissibile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. se il ricorso indica gli atti del giudizio originario e la costituzione nel grado in cui è stata dichiarata la carenza di giurisdizione.
  • La domanda risarcitoria fondata su una condotta omissiva che incide direttamente sul patrimonio del danneggiato è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2043 c.c. e non al termine decadenziale previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a. per la lesione di interessi legittimi.
  • Il danno non patrimoniale, incluso il danno all’immagine, costituisce un danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato nella sua concreta esistenza e nel nesso causale; non è risarcibile come danno in re ipsa.
  • Il giudicato formatosi sulla condanna risarcitoria pronunciata nei confronti di uno dei corresponsabili impedisce la riproposizione della medesima domanda contro quel soggetto nel successivo giudizio instaurato davanti al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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