Cassazione Civile, Ordinanza n. 18027/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento con cui le era stato intimato il versamento dei contributi dovuti per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017. La CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ritenendo devoluta la controversia al giudice amministrativo; la CTR aveva confermato tale conclusione. In cassazione, con l'unico motivo, la società ha dedotto l'erronea attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria, generale, piena ed esclusiva, anche con riguardo alla riscossione di tali oneri di funzionamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e dichiarato sussistente la giurisdizione tributaria. Ha quindi rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, richiamando il precedente delle Sezioni Unite che qualifica come tributi i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e devolve le relative controversie alla giurisdizione tributaria, estesa a tutti gli atti del procedimento di riscossione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stata invocata come norma che consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale sulla proposta del relatore.
La sezione semplice può decidere questioni di giurisdizione quando le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla regola finale di riparto o ricorrono profili di inammissibilità o giudicato sulla giurisdizione.
art. 111 Cost.
Richiamato per leggere in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo la riserva di attribuzione alle Sezioni Unite.
art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. n. 287 del 1990
Le somme dovute per il funzionamento dell'Autorità sono state qualificate come prestazioni patrimoniali imposte con natura tributaria.
art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Come modificato dalla L. n. 448 del 2001, attribuisce al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, inclusa la legittimità degli atti del procedimento di riscossione.
Ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere.
Massime di principio
- I contributi o oneri imposti per il funzionamento di un'autorità indipendente possono assumere natura tributaria quando sono prestazioni patrimoniali coattive previste dalla legge, prive di sinallagma, destinate a finanziare una pubblica spesa e commisurate a un indice di capacità contributiva.
- Quando una pretesa è qualificabile come tributaria, la giurisdizione del giudice tributario è piena ed esclusiva e si estende non solo all'impugnazione dell'atto impositivo, ma anche alla legittimità di tutti gli atti del procedimento di riscossione.
- La sezione semplice della Corte di cassazione può decidere direttamente una questione di giurisdizione, senza rimetterla alle Sezioni Unite, se la regola di riparto sia già stata affermata dalle Sezioni Unite oppure se ricorrano ragioni di inammissibilità o questioni sul giudicato della giurisdizione.
- La verifica della formazione del giudicato sulla giurisdizione integra essa stessa una questione di giurisdizione.
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