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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00227/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un avvocato volta a ottenere la definizione delle proprie competenze professionali per l'attività difensiva svolta in quattro ricorsi davanti al T.A.R. Lazio, promossi dalle società assistite per l'annullamento di provvedimenti tariffari dell'energia elettrica e per il riconoscimento della tariffa incentivante, con ulteriori profili risarcitori. In sede di liquidazione, la Corte d'appello aveva ritenuto le vertenze di valore indeterminabile, applicando lo scaglione corrispondente ai giudizi amministrativi di valore non determinabile. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 5 del D.M. n. 140/2012 e dell'art. 10 c.p.c., sostenendo che il valore delle controversie fosse determinabile sulla base degli atti e che il giudice non potesse considerare irrilevanti i valori economici indicati nei ricorsi; (2) nullità per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla corretta applicazione del criterio dell'interesse sostanziale tutelato nei giudizi amministrativi; (3) violazione delle medesime norme per avere la corte territoriale escluso la rilevanza dei dati economici e del maggior introito prospettato, senza compiere un giudizio prognostico sull'interesse sostanziale; (4) nullità per motivazione apparente, per non avere i giudici spiegato perché gli elementi addotti fossero futuri e incerti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, nelle cause davanti al giudice amministrativo il criterio dell'interesse sostanziale ha natura sussidiaria e opera solo quando non sia possibile applicare i criteri del comma 1 dell'art. 5 D.M. n. 140/2012. Nel caso concreto, poiché le domande comprendevano l'annullamento degli atti e richieste economiche lasciate a quantificazione giudiziale, la Corte territoriale ha correttamente qualificato la controversia come di valore indeterminabile. La Corte ha inoltre chiarito che il criterio del decisum vale soltanto quando la domanda sia accolta con liquidazione di una somma, mentre in caso di rigetto o definizione in rito resta rilevante il petitum originario; perciò non vi era né errore di diritto né omessa pronuncia, essendo il rigetto del gravame sufficiente a escludere una decisione espressa sugli altri motivi. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    revocazione per errore di fatto

    la revocazione era stata proposta per asserito errore di fatto nella precedente decisione di merito.

  • art. 5 D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    nei giudizi amministrativi il valore della causa si determina con i criteri codicistici quando possibile; solo in via sussidiaria si guarda all'interesse sostanziale tutelato; per le controversie indeterminabili si considera oggetto e complessità.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato quale criterio generale per la determinazione del valore della causa, ma ritenuto non prevalente rispetto alla disciplina speciale del D.M. n. 140/2012 nei casi esaminati.

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 10 c.p.c. quale norma codicistica sul valore della causa, in combinazione con il rinvio del D.M. n. 140/2012.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto del gravame o l'assorbimento improprio comportano un implicito rigetto delle questioni ulteriori.

  • art. 1367 c.c.

    in tema di interpretazione degli atti processuali, espressioni come 'o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia' non possono essere considerate automaticamente clausole di stile prive di effetti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    rubrica dei motivi di nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente dedotti dal ricorrente.

  • art. 41 D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    i nuovi parametri si applicano alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto, se la prestazione del professionista non era ancora completata.

  • art. 9, secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    norma di delega/attuazione cui il D.M. n. 140/2012 dà esecuzione in tema di compensi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, secondo la formula di legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi davanti al giudice amministrativo, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il criterio dell'interesse sostanziale tutelato è sussidiario e si applica solo quando il valore non sia determinabile secondo i criteri ordinari del codice di procedura civile.
  • Quando la domanda principale ha come contenuto l'annullamento di un atto amministrativo, la causa tende a essere di valore indeterminabile, perché il petitum è l'eliminazione dell'atto e non una somma di denaro, salvo che la struttura della domanda consenta una precisa quantificazione secondo i criteri codicistici.
  • Per i giudizi di pagamento di somme, il criterio del 'decisum' opera solo se vi è una decisione di merito favorevole con liquidazione di importi; se la domanda è rigettata o il processo si definisce in rito, il valore va desunto dal petitum originario, non dalla somma poi effettivamente attribuita.
  • In tema di liquidazione degli onorari, l'indicazione di una somma con formule elastiche o di stile che rimettono al giudice la quantificazione finale può rendere la domanda indeterminabile ai fini dello scaglione tariffario.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione che rigetta il gravame o assorbe le questioni ulteriori esclude implicitamente la necessità di una statuizione espressa sui motivi residui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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