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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35189/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Un correntista ha chiesto l'accertamento della nullità parziale di un rapporto di conto corrente e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte per interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese e valute. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte della pretesa, ritenendo prescritti i crediti anteriori a una certa data. La corte d'appello, invece, aveva considerato unico il rapporto tra più conti succedutisi nel tempo, aveva dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale, dei tassi ultralegali non pattuiti per iscritto, di commissioni, spese e valute non espressamente convenute, e aveva rideterminato l'importo dovuto, ma aveva confermato la prescrizione delle somme anteriori al 17 gennaio 2003. Il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, essendo stata eccepita la prescrizione dalla banca, spettasse a quest'ultima provare tutti gli elementi dell'eccezione, inclusa l'inesistenza dell'apertura di credito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 127 t.u.b., lamentando che la corte territoriale avesse opposto al correntista la mancata prova scritta del contratto di apertura di credito, benché la nullità per difetto di forma sia prevista come nullità di protezione a tutela esclusiva del cliente. La banca, con ricorso incidentale, ha invece censurato la decisione per avere tratto le nullità dalla mancata produzione documentale, sostenendo che l'onere probatorio gravasse sul correntista attore, che avrebbe potuto anche chiedere l'esibizione dei documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso principale, perché, in tema di ripetizione dell'indebito su conto corrente, una volta eccepita la prescrizione dalla banca, il correntista deve provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che, nella disciplina del t.u.b., la nullità per difetto di forma scritta è nullità di protezione e opera soltanto a vantaggio del cliente: pertanto il mancato rispetto dell'obbligo di forma/documentazione non può essere opposto al correntista che intenda avvalersi del contratto per dimostrare l'apertura di credito e contrastare l'eccezione di prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca, osservando che la censura non riguardava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma contestava la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove

  • art. 127 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    la nullità per difetto di forma nei contratti bancari è nullità di protezione e opera soltanto a vantaggio del cliente

  • art. 117, comma 1, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    l'obbligo di forma/documentazione del contratto bancario, se non rispettato, determina una nullità utilizzabile solo dal cliente

  • art. 2725 c.c.

    il limite della prova documentale non opera quando il cliente non faccia valere la nullità del negozio e intenda invece avvalersi del contratto

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura per violazione di legge in cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente sull'incidentale

Massime di principio

  • In tema di ripetizione dell'indebito su conto corrente, quando la banca eccepisce la prescrizione, il correntista deve provare che le rimesse contestate abbiano natura ripristinatoria dell'affidamento e non solutoria del debito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non basta censurare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Nel sistema del t.u.b., la nullità per difetto di forma del contratto bancario è una nullità di protezione: essa può essere fatta valere solo dal cliente e non può essere opposta contro di lui per negare efficacia al contratto da cui il cliente intenda trarre utilità probatoria.
  • Se il cliente non fa valere la nullità del contratto bancario per difetto di forma, può dimostrare l'esistenza del rapporto anche attraverso la conclusione del contratto di apertura di credito, senza che gli sia imposto il limite della prova scritta previsto dall'art. 2725 c.c.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se si risolve nel criticare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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