Sentenza del 18/11/2015 n. 23599 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento INVIM per intervenuta decadenza dell'Ufficio. Ha sostenuto, da un lato, che l'eccezione di decadenza fosse stata introdotta tardivamente dai contribuenti con memoria integrativa, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, e, dall'altro, che la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, rendesse tempestivo l'accertamento. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale contestando la compensazione delle spese disposta dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività dell'eccezione di decadenza, poiché alla data della memoria del 20 marzo 1996 era ancora applicabile il previgente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19-bis, che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, anche introducendo nuovi temi d'indagine nell'ambito del rapporto sostanziale dedotto. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti sulle spese: l'eventuale difetto di motivazione della compensazione integra un vizio motivazionale e non, di per sé, una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Consente l'integrazione dei motivi solo se resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti.
La disposizione non era applicabile al caso concreto perché è entrata in vigore il 1° aprile 1996, dopo il deposito della memoria integrativa dei contribuenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19-bis
Consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, introducendo anche nuovi temi d'indagine fondati su una diversa causa petendi, purché nell'ambito del rapporto sostanziale dedotto.
Era la disciplina applicabile ratione temporis e rendeva ammissibile l'eccezione di decadenza proposta dai contribuenti con memoria integrativa.
L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2
Prevedeva la sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive.
L'Agenzia ha invocato la norma per sostenere la tempestività dell'accertamento, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza del quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i motivi fondati su vizio di motivazione, la formulazione di uno specifico quesito di fatto o momento di sintesi.
La mancata indicazione dell'errore decisivo imputato al giudice di merito comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
Disciplinano la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e la possibilità di compensarle nei casi previsti.
La compensazione delle spese non costituisce violazione di legge quando non pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; l'eventuale mancanza di adeguata giustificazione è piuttosto un vizio di motivazione, valutabile secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- La tempestività e l'ammissibilità di un atto processuale devono essere valutate in base alla disciplina vigente alla data in cui l'atto è stato compiuto, non in base a norme entrate in vigore successivamente.
- Quando una normativa transitoria modifica le condizioni per integrare i motivi di ricorso, occorre verificare quale regime fosse applicabile al momento della memoria: il regime previgente può consentire un'integrazione più ampia.
- In cassazione, una censura relativa all'omessa valutazione di un fatto decisivo deve rispettare i requisiti formali prescritti dalla legge applicabile; la mancanza del quesito o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità senza esame nel merito.
- L'eccezione di decadenza può essere ammissibile se proposta entro i termini e con le modalità consentite dalla disciplina processuale applicabile, anche quando non era stata formulata nel ricorso introduttivo.
- La compensazione delle spese non implica automaticamente una violazione dell'art. 91 c.p.c.; se il giudice non esplicita adeguatamente le ragioni, il problema riguarda normalmente la motivazione della decisione, non il principio di soccombenza in sé.
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