Cassazione Penale, Sentenza n. 27601/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello, all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, in quantità pari a g 7,8 lordi, suddivisa in otto bustine termosaldate occultate negli slip, con contestata recidiva. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) inutilizzabilità della messaggistica estratta dalla polizia giudiziaria dal telefono in sua disponibilità, in assenza di decreto di sequestro e in violazione degli artt. 191 e 254 c.p.p., assumendo che tali messaggi fossero decisivi per dimostrare la destinazione allo spaccio; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 99, comma 4, c.p., per la conferma della recidiva senza un adeguato accertamento del collegamento tra il fatto oggetto del processo e i precedenti, valorizzando solo i precedenti penali e trascurando il decorso del tempo e l'esito positivo di precedenti percorsi trattamentali; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto apodittico e non attento a elementi favorevoli come la collaborazione al momento dell'arresto, il rispetto delle prescrizioni cautelari e l'avvio di attività lavorativa lecita; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, sostenendo che la Corte di appello avesse fondato la prognosi negativa solo sui precedenti, senza confrontarsi con la documentazione difensiva che mostrava un precedente buon esito di analoga misura sostitutiva e la capacità dell'imputato di "autocustodirsi".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al quarto motivo. Ha annullato la sentenza impugnata solo sul punto relativo alla mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tale specifico profilo. Nel resto ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi tre motivi, ha escluso l'inutilizzabilità dedotta per difetto di specificità e di decisività dei messaggi rispetto alla complessiva motivazione di condanna, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva e aspecifico quello sulle attenuanti generiche. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p., residuando soltanto il nuovo esame sulla pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di detenzione illecita di stupefacente a fini di cessione a terzi, oggetto della condanna di merito
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto per il vizio di violazione di legge e motivazione sul diniego della recidiva e della pena sostitutiva
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
dedotto per l'inutilizzabilità della messaggistica acquisita dal telefono
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
dedotto per i vizi di motivazione relativi a recidiva, attenuanti generiche e pena sostitutiva
invocato per sostenere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita
invocato con riguardo all'asserita mancanza di sequestro del telefono e dei dati estratti
norma sulla recidiva contestata e confermata dai giudici di merito
criteri per la valutazione della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e della prognosi in tema di recidiva, attenuanti e pena sostitutiva
parametro per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non richiede più il solo stato di incensuratezza
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
criteri per la scelta e applicazione delle pene sostitutive, da valutare alla luce dell'idoneità rieducativa e della prevenzione della recidiva
richiamato insieme agli artt. 58 l. 689/1981 e 546 c.p.p. come base del dovere di motivazione sulla scelta sanzionatoria
art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.p.
richiamato per il dovere di motivazione della decisione in punto pena
dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale dopo l'annullamento limitato
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per la riforma in materia di pene sostitutive
Corte cost. n. 170 del 2023
richiamata dalla difesa a sostegno della tesi sull'utilizzabilità/inutilizzabilità dei dati estratti dal telefono
Corte cost. n. 139 del 2025
richiamata per il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale e per la valorizzazione delle pene sostitutive
Massime di principio
- La deduzione di una causa di inutilizzabilità o nullità richiede specificità: occorre indicare con precisione l'atto viziato e spiegare perché la sua eliminazione inciderebbe in modo decisivo sulla tenuta complessiva della decisione, secondo la c.d. prova di resistenza; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Nel giudizio sulla recidiva il giudice non può limitarsi a registrare l'esistenza di precedenti penali o la loro gravità astratta: deve verificare in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra i precedenti e il fatto per cui si procede, per accertare se emerga una perdurante inclinazione al delitto o un effettivo fattore criminogeno.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, anche in modo sintetico ma coerente, degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente invocare in modo generico elementi favorevoli della difesa se la motivazione di merito ha già valorizzato la gravità del fatto e le modalità esecutive.
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice deve compiere una prognosi concreta sulla idoneità rieducativa della misura, sulla prevenzione del rischio di recidiva e sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni; il diniego fondato solo su formule generiche o su una valutazione apodittica dei precedenti integra vizio di motivazione.
- La scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva impone un bilanciamento motivato tra esigenze retributive e preventive, da un lato, e principio del minor sacrificio necessario della libertà personale, dall'altro; la motivazione deve dar conto del perché, nel caso concreto, la misura alternativa non sia più idonea della detenzione ai fini rieducativi.
- Quando la cassazione annulla la sentenza limitatamente a un punto autonomo della decisione sanzionatoria, l'affermazione di responsabilità penale resta irrevocabile se non investita dall'annullamento, con conseguente definitività della condanna sul merito e riapertura soltanto del segmento annullato.
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