Cassazione Civile, Ordinanza n. 28269/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un professionista aveva svolto, dal giugno 1992, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un istituto di credito, avente ad oggetto la redazione di perizie di valutazione di immobili nell’ambito delle istruttorie per la concessione di mutui ipotecari. Il rapporto era stato risolto senza preavviso nel dicembre 2011. In primo grado il professionista aveva chiesto: il pagamento di importi ancora dovuti per fatture relative agli incarichi eseguiti; la restituzione degli interessi passivi addebitati sul saldo passivo del proprio conto corrente, che assumeva causato dal ritardato pagamento delle fatture da parte della banca; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la condotta asseritamente contraria a correttezza e buona fede nel recesso dal rapporto. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che non risultasse un credito del professionista e che mancasse prova del nesso causale tra i ritardi nei pagamenti e il lamentato dissesto economico. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame, lamentando un travisamento della consulenza tecnica nella ricostruzione dei reciproci rapporti di dare/avere; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame, contestando il rigetto della domanda risarcitoria e la valutazione della prova sul pregiudizio economico; (3) violazione dell’art. 2 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi in tema di abuso del diritto, sostenendo che la banca avesse tenuto una condotta non conforme a correttezza e buona fede. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili i motivi perché privi di autosufficienza, diretti in sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e non idonei a dimostrare né la motivazione apparente né l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha anche rilevato che il ricorrente non aveva trascritto gli atti e i documenti rilevanti della consulenza tecnica e che la memoria non poteva integrare il ricorso.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto della domanda già statuito in appello. Ha escluso la presenza di motivazione apparente nella sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a rivalutare il contenuto della consulenza tecnica e delle circostanze di fatto, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non formulato secondo i requisiti richiesti per il vizio di violazione di legge e comunque volto a contestare accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo effettivo l’esposizione delle ragioni della decisione; non basta una diversa lettura delle prove o una motivazione sintetica ma intellegibile.
La motivazione deve rendere percepibili i presupposti fattuali e giuridici del decisum; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni di diritto della sentenza impugnata ritenute in contrasto con la norma e con la sua interpretazione giurisprudenziale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame è deducibile solo con riferimento a un fatto storico decisivo e non per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie già considerate dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica trascrizione o quantomeno una riassunzione idonea degli atti e documenti su cui si fonda la censura; il mero richiamo non è sufficiente.
È richiamato come parametro della correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma la sua violazione non è stata ravvisata sulla base delle censure proposte.
È richiamato come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte non ha accolto la tesi della sua violazione per difetto di specificità e perché le doglianze miravano al riesame del merito.
art. 2 Cost.
È richiamato dal ricorrente insieme ai principi di correttezza e buona fede, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; non ricorre quando il ragionamento del giudice di merito sia comprensibile, anche se contestato nel merito.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di fatto del giudice di merito.
- Chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato; la censura è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa lettura di elementi già esaminati.
- La deduzione del vizio di violazione di legge richiede una critica specifica alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata, con confronto tra la decisione e la norma invocata; non basta elencare norme asseritamente violate.
- Ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, i documenti e gli atti posti a fondamento del motivo devono essere trascritti o riassunti nelle parti rilevanti; il semplice richiamo alla consulenza o ad altri atti è insufficiente.
- Una censura incentrata su buona fede, correttezza e abuso del diritto non può essere accolta se il ricorrente non dimostra in modo specifico l’errore di diritto o il fatto decisivo trascurato, e se la doglianza si risolve nella contestazione dell’apprezzamento di merito.
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