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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18493/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore nei confronti di tre soggetti: due alienanti, che avevano venduto un immobile al figlio riservandosi il diritto di abitazione, e il terzo acquirente. Il creditore deduceva che l'atto di trasferimento pregiudicasse la garanzia patrimoniale del proprio credito. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava. In cassazione gli alienanti hanno proposto tre motivi: con il primo contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sostenendo che l'immobile non fosse di particolare valore, che l'acquirente avesse assunto l'onere di saldare debiti dei genitori e che quindi dovesse applicarsi l'art. 2901, comma 3, c.c.; inoltre deducevano che i beni erano già gravati da pignoramenti e ipoteche e che non esistevano altri mezzi per soddisfare i creditori. Con il secondo motivo censuravano la ritenuta sussistenza della scientia fraudis, lamentando motivazione apparente e difetto di presunzioni idonee a dimostrare la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori. Con il terzo motivo contestavano la regolazione delle spese ex art. 92 c.p.c., assumendo che il rigetto di una pretesa di qualificazione dell'atto come vendita mista a donazione avrebbe imposto la compensazione delle spese e la non addebitabilità della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente costruiti come censure di violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze probatorie, improponibile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il terzo motivo era poco comprensibile e comunque infondato, perché la soccombenza dei ricorrenti rispetto alla domanda pauliana giustificava la condanna alle spese e alla CTU. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'atto non fosse revocabile nel caso di alienazione a fronte del pagamento di debiti dei genitori; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile in quanto sollecita una rivalutazione fattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    le doglianze sono state formalmente incardinate come violazione di legge e omesso esame, ma in concreto erano dirette a una nuova valutazione del materiale probatorio, quindi non scrutinabili in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte rileva che la soccombenza dei ricorrenti rendeva corretta la condanna alle spese.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    citata quale precedente di legittimità in tema di contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Le doglianze relative alla scientia fraudis nell'azione revocatoria devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di merito; se il ricorso mira solo a sostituire una diversa lettura degli indizi e delle risultanze istruttorie, esso è inammissibile.
  • La censura sulle spese di lite non può essere accolta quando la parte risulta sostanzialmente soccombente sul nucleo decisivo della controversia; la soccombenza giustifica anche l'addebito delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
  • La domanda revocatoria ordinaria, una volta accolta nei gradi di merito, rende logicamente recessive eventuali contestazioni collaterali sulla qualificazione dell'atto o su aspetti accessori che non incidano sul capo principale di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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