Cassazione Civile, Ordinanza n. 13734/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. relativo alla redazione di una perizia tecnica immobiliare da parte di un geometra. Il professionista, pur risultato vittorioso nei confronti dell'attore sul merito della domanda principale, era stato condannato nei gradi di merito anche alle spese sostenute dai terzi da lui chiamati in manleva: da un lato la committente dell'incarico, dall'altro la compagnia assicuratrice della responsabilità professionale. La Corte d'appello aveva ritenuto la chiamata dei terzi priva di fondamento, perché nei confronti della committente non vi era stata una domanda effettivamente estesa dall'attore né una specifica pretesa coltivata dal convenuto, e nei confronti dell'assicuratore la polizza non copriva temporalmente il fatto dedotto e, comunque, il fatto attribuito non integrava errore professionale. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 91, 92 e 106 c.p.c. per errata applicazione del principio di causalità nella regolazione delle spese a favore dei terzi chiamati; nullità della sentenza per errore sul fatto, assumendo che la committente avesse rilasciato manleva espressa e che ciò giustificasse la chiamata; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla lettera di incarico con dichiarazione di manleva; ulteriore violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla pretesa insussistenza di una effettiva soccombenza; e, infine, violazione degli artt. 91, 92 e 106 c.p.c. ed error in procedendo per motivazione illogica/apparente nella condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in sostanza, i motivi mirassero a sollecitare un riesame del merito sulla valutazione dell'infondatezza della chiamata dei terzi e della copertura assicurativa, ma che tali censure non fossero coerenti con la ratio decidendi. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ribadito che, in tema di spese processuali a favore del terzo chiamato, opera il principio di causalità: se la domanda principale viene rigettata, le spese del terzo possono gravare sull'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata; ma restano a carico del chiamante quando la chiamata sia manifestamente infondata o arbitraria, sempre che l'attore non abbia esteso la domanda al terzo. Nel caso concreto, la pretesa di manleva verso la committente non era stata adeguatamente coltivata né vi era stata estensione della domanda, mentre quella verso l'assicurazione era esclusa perché le richieste risarcitorie dell'attore erano anteriori alla decorrenza della polizza claims made. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione degli intimati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, fossero in realtà diretti a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sulla manifesta infondatezza della chiamata in causa dei terzi e sulla mancanza di copertura assicurativa nel periodo rilevante. Secondo la Suprema Corte, le censure non erano correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, per questo, si traducevano in un "non motivo" ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. È stato inoltre ribadito che, in materia di spese a favore del terzo chiamato, il criterio decisivo è quello di causalità, e che le spese restano a carico del chiamante se la chiamata risulta manifestamente infondata o arbitraria. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base del giudizio di responsabilità aquiliana originario riguardante la perizia tecnica immobiliare.
È richiamato come norma sulla regolazione delle spese secondo il principio di causalità.
È richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di riparto delle spese processuali.
È richiamato quanto alla chiamata in causa del terzo e alle conseguenze sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge; la Corte rileva che le censure sono in realtà di merito e quindi inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per nullità della sentenza/error in procedendo, ma le doglianze sono qualificate come inammissibili perché non correlate alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ritiene il motivo irrilevante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte applica il principio secondo cui il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla decisione impugnata; altrimenti è un "non motivo" e il ricorso è inammissibile.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali relative al terzo chiamato in causa, il criterio guida è quello di causalità: se la chiamata è stata provocata e giustificata dalla parte soccombente, le spese del terzo possono essere poste a carico dell'attore soccombente; se invece la chiamata è manifestamente infondata o arbitraria, le spese restano a carico del chiamante, salvo che l'attore abbia esteso la domanda al terzo.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti o a contestare valutazioni di merito non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione.
- Il motivo che denunci violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando non individua specificamente l'errore della decisione impugnata e non spiega perché le ragioni poste a base della sentenza siano giuridicamente o logicamente errate.
- In presenza di polizza claims made, ai fini della copertura assicurativa rileva il momento in cui la richiesta risarcitoria viene avanzata: se tale richiesta cade al di fuori del periodo di operatività della polizza, la garanzia non è azionabile.
- La condanna alle spese in favore del terzo chiamato non dipende dalla sola soccombenza formale della parte nel giudizio principale, ma dalla verifica concreta della necessità e della giustificazione causale della chiamata in causa.
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