Cassazione Penale, Ordinanza n. 26559/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, un soggetto è stato condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, con contestuale confisca di oltre 400 euro in contanti rinvenuti al momento dell'arresto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva un vizio di motivazione in relazione alla sola confisca del denaro, sostenendo in sostanza l'illegittimità dell'ablazione e la carenza di adeguata giustificazione nella sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la ratio della decisione di merito, che aveva disposto la confisca per sproporzione rispetto alle capacità reddituali e di risparmio dell'imputato, valorizzando anche la mancata giustificazione della provenienza del denaro dichiarata dall'interessato, disoccupato al momento dell'interrogatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretta la confisca del denaro come confisca allargata ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e dell'art. 240-bis c.p., richiamando la sproporzione del bene rispetto alle lecite fonti di guadagno e la mancata giustificazione della provenienza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la detenzione illecita di sostanza stupefacente; nel caso è il reato oggetto di applicazione della pena.
non applicabile, secondo la Corte, alla confisca del denaro nel caso di mera detenzione di stupefacenti, per mancanza del necessario nesso con il reato.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
non applicabile alla mera detenzione, ma alle ipotesi di cessione di sostanza stupefacente; non consente nel caso la confisca del denaro.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
fonte del rinvio alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p. nei reati in materia di stupefacenti.
consente la confisca allargata dei beni di cui il condannato non giustifichi la provenienza o la proporzionalità rispetto a lecite fonti di reddito.
alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel caso di condanna per mera detenzione di stupefacenti non può disporsi la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. o dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, perché manca il necessario nesso tra somme sequestrate e reato contestato.
- È invece legittima la confisca allargata del denaro ai sensi dell'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, quando il condannato non fornisca una giustificazione credibile della provenienza o della proporzione delle somme rispetto a lecite fonti di reddito.
- Il motivo di ricorso contro la confisca è inammissibile se formulato in modo generico e se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, in particolare quando la decisione di merito abbia già motivato sulla sproporzione patrimoniale e sulla mancata giustificazione del denaro.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, seguono ex lege le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero.
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