Cassazione Civile, Ordinanza n. 36312/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione immobiliare promossa da altri creditori contro un debitore, una banca intervenuta e titolare di ipoteca di secondo grado ha proposto opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c. contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ammesso un'altra banca a concorrere sul ricavato con rango ipotecario di primo grado, modificando il progetto di distribuzione. La banca opponente sosteneva che l'altra banca non potesse partecipare alla distribuzione sui beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, perché non aveva promosso azione revocatoria sull'atto di costituzione del fondo; invocava quindi la violazione degli artt. 2901, 170 e 2697 c.c., affermando che spettasse alla banca intervenuta provare i presupposti per superare il vincolo di impignorabilità dei beni del fondo e che, essendo estranea al rapporto tra il debitore e l'altra banca, essa opponente non fosse gravata da tale onere probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il regime del fondo patrimoniale comporta un'ipignorabilità relativa dei beni conferiti, operante solo se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole. Proprio perché si tratta di un'eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., incombe su chi invochi l'impignorabilità - sia il debitore, sia un terzo interessato come un creditore concorrente - l'onere di provarne i presupposti ex art. 2697, comma 2, c.c. La banca ricorrente non aveva fornito tale prova. È stato quindi confermato il diritto della banca resistente a concorrere nella distribuzione con il rango riconosciuto dal giudice dell'esecuzione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'opposizione distributiva/esecutiva proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Usato come base dell'opposizione distributiva tra creditori in sede esecutiva.
Indicato come rimedio con cui il debitore può far valere l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale contro l'azione esecutiva del creditore.
"L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
La Corte lo qualifica come regola eccettuativa e di impignorabilità relativa: l'esecuzione sui beni del fondo è preclusa solo se ricorrono congiuntamente l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore.
L'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità ex art. 170 c.c. grava su chi la invoca, in quanto fatto impeditivo/ostativo rispetto alla regola generale di responsabilità patrimoniale.
Richiamato come espressione della garanzia patrimoniale generale del debitore, rispetto alla quale l'art. 170 c.c. opera come eccezione.
Richiamato per spiegare quando il creditore possa scegliere di agire in revocatoria contro l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in alternativa all'azione esecutiva diretta.
Evocato come istituto contiguo che, ricorrendone i presupposti, consente al creditore di aggredire i beni senza previa revocatoria.
Richiamato per affermare che il diritto della banca resistente ad agire in executivis discende dal possesso di titoli esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale non sottrae i beni alla responsabilità patrimoniale generale in modo assoluto, ma introduce un'ipignorabilità relativa: il creditore non può agire sui beni conferiti solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole.
- L'eccezione di impignorabilità derivante dal fondo patrimoniale ha natura impeditiva rispetto alla regola generale dell'art. 2740 c.c.; pertanto l'onere di provarne i presupposti grava su chi la invoca, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
- L'onere probatorio sull'operatività dell'art. 170 c.c. non muta in ragione della qualità del soggetto che lo deduce: può essere il debitore esecutato, ma anche un terzo interessato, come un creditore concorrente in sede di distribuzione.
- Il creditore che voglia aggredire beni conferiti in fondo patrimoniale può scegliere tra azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo e azione esecutiva diretta, ma la necessità della revocatoria sussiste solo quando egli sia consapevole dell'opponibilità del fondo rispetto al proprio credito.
- Le contestazioni tra creditori sulla partecipazione alla distribuzione e sulla legittimità dell'intervento hanno natura di opposizione distributiva, e non richiedono che il contestante sia parte del rapporto obbligatorio originario da cui deriva il credito del concorrente.
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