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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47628/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna e, in particolare: a) Turnacco e De Lucia contestano l'illegittima quantificazione dell'aumento di pena per continuazione relativa a reati contravvenzionali (detenzione abusiva di armi, art. 697 c.p.) sanzionati con pena alternativa (arresto o ammenda), lamentando che l'aumento è stato applicato sia sulla pena detentiva sia su quella pecuniaria; contestano inoltre (Turnacco) il riconoscimento della recidiva reiterata; De Lucia lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b) Diamanti contesta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti (esclusione della lieve entità ex comma 5) e la valutazione probatoria fondata prevalentemente su intercettazioni, chiedendo la derubricazione ex dubio pro reo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi di Turnacco e De Lucia limitatamente alla quantificazione della pena per la continuazione con reati contravvenzionali: ha annullato senza rinvio la parte di sentenza che aveva applicato l'aumento sia alla pena detentiva sia alla pena pecuniaria, ha eliminato gli aumenti pecuniari indicati (per Turnacco euro 3000 e euro 20; per De Lucia euro 100 ed euro 250) e ha rideterminato la pena complessiva in: Turnacco - anni 7, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 38.667 di multa; De Lucia - anni 4, mesi 6 ed euro 20.147 di multa. Per il resto i ricorsi di Turnacco e De Lucia sono dichiarati inammissibili. Il ricorso di Diamanti è dichiarato inammissibile per genericità; a suo carico liquidazione delle spese e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1

    art. 73, co.1, D.P.R. n. 309/90

    Individua il reato più grave punito con pena detentiva e pecuniaria; la Corte lo utilizza per distinguere il "delitto" dai casi attenuati (comma 5) e per verificare la corretta qualificazione e gravità della condotta.

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La norma sulla "lieve entità" può giustificare una derubricazione, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce delle modalità, mezzi e riscontri investigativi, la condotta non rientrasse in tale ambito; in ogni caso la derubricazione non richiede necessariamente il sequestro della sostanza quando esistono indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Codice penale, art. 697

    La contravvenzione di detenzione abusiva di armi è sanzionata alternativamente con arresto o ammenda; per i reati-satellite con pena alternativa l'aumento per continuazione non può essere automaticamente applicato a entrambe le specie della pena ma soltanto a una, scelta che deve essere motivata.

  • Codice penale, art. 99

    Regola la recidiva; la Corte ha confermato il riconoscimento della recidiva reiterata e l'aumento predeterminato (due terzi) sulla base di motivazione relativa ai precedenti dell'imputato e alla pericolosità sociale.

  • Codice penale, art. 133

    Stabilisce l'obbligo di motivazione nella scelta della specie di pena da aumentare in caso di reati con pene alternative; la Corte ha richiamato la necessità di motivare tale scelta e ha annullato la statuizione che aveva aumentato entrambe le specie.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti rilevanti sono valutazione di fatto del giudice: se il giudice motiva congruamente l'esclusione, tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se non contraddittoria.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disciplina le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità: la Corte ha fatto applicare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente inammissibile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 40983/2018, "Giglia")

    Sez. U, n. 40983 del 21.06.2018, Giglia

    Principio secondo cui, nei concorsi di reati con sanzioni eterogenee vincolati alla continuazione, l'aumento per il reato satellite deve rispettare il genere della pena prevista per il satellite e la scelta tra le pene alternative deve essere motivata; applicato per annullare l'aumento doppio confermato in grado di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio di non imputabilità colposa nella determinazione dell'inammissibilità e alla valutazione sull'eventuale colpa nella presentazione del ricorso, ai fini dell'obbligo di versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se la continuazione riguarda reati con pene di genere diverso (es. reato principale con reclusione e multa e reato satellite con pena alternativa), l'aumento per continuazione non può essere applicato simultaneamente a entrambe le specie della pena del reato principale: va scelta e motivata una sola specie (art. 133 c.p.; giurisprudenza Sez. U).
  • La scelta della specie di pena da aumentare (quando previsto alternativamente) deve risultare espressamente motivata: altrimenti la statuizione va annullata e la pena rideterminata.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione sul profilo soggettivo e sulla storia delinquenziale; se adeguatamente motivato costituisce legittima base per l'aumento (art. 99 c.p.).
  • Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di fatto del giudice e, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, il loro diniego non è sindacabile in Cassazione.
  • Le intercettazioni, se il loro contenuto è chiaro, preciso, grave e concordante con altri elementi (osservazioni, sequestri, pedinamenti), possono essere prova sufficiente per la condanna in materia di stupefacenti anche in assenza di perizia o sequestro diretto.
  • I motivi generici, aspecifici o che riproducono censure già esaminate in grado di merito sono spesso dichiarati inammissibili in Cassazione; è necessaria specificità e confronto con la motivazione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre un contributo alla Cassa delle Ammende se ricorre la previsione normativa e non si ritiene che l'inammissibilità derivi da colpa.

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