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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00167/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in accomandita semplice aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda con una società affittuaria, prevedendo una clausola con cui quest'ultima era autorizzata a pagare, per conto della cedente, alcuni debiti della stessa verso concedenti, agenti ed ex collaboratori, compensando gli importi versati con il canone. Una creditrice, che agiva per il pagamento del trattamento di fine rapporto, aveva promosso esecuzione contro la società affittuaria; la società cedente proponeva opposizione di terzo all'esecuzione per ottenere la declaratoria di inammissibilità della procedura, l'inefficacia del precetto e del pignoramento e la revoca dell'ordinanza di assegnazione, assumendo che il contratto non configurasse una posizione esecutiva a suo carico e che la Corte territoriale avesse mal interpretato le clausole negoziali. Con il ricorso per cassazione si denunciavano, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulle eccezioni, dall'altro, violazione di norme sull'interpretazione del contratto e sulla disciplina della cessione/affitto d'azienda, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato il comma 4 dell'art. 1.3 del contratto e avesse erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2559 c.c. all'affitto d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la dedotta omissione non riguardasse un fatto decisivo ma, in realtà, una critica all'interpretazione delle clausole contrattuali e alla sussunzione giuridica operata dal giudice di merito; ha osservato che il controllo di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici o a motivazione illogica, mentre qui il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa del contratto, chiedendo un riesame del merito non consentito. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, valorizzando il fatto che la sentenza impugnata aveva comunque rigettato implicitamente le eccezioni, e ha rilevato che, in presenza di una ratio decidendi composta da più ragioni autonome, il ricorso non investiva utilmente tutte le basi della decisione. Nulla è stato liquidato per le spese per mancata difesa delle intimate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale prescelto per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità della censura di omesso esame quando si risolve nella denuncia di argomentazioni giuridiche.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione del contratto che il ricorrente assumeva violato.

  • art. 2193 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 2556 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 2558 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 2559 c.c.

    la Corte ribadisce che si applica alla cessione d'azienda e non all'affitto d'azienda, secondo la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2561 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 2562 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 1265 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 2914 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, in realtà, mira a censurare la valutazione giuridica o l'interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contratto è questione riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua, non perché sia stata preferita una tra più interpretazioni possibili.
  • Per denunciare utilmente la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in quale modo il giudice se ne sia discostato, trascrivendo altresì la clausola contestata in modo completo.
  • La censura di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione di eccezioni autonomamente dedotte, rituali e decisive; in mancanza, può ritenersi sufficiente anche un rigetto implicito desumibile dalla motivazione della sentenza.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sostenerla, il ricorso deve colpirle tutte utilmente, altrimenti l'impugnazione resta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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