Cassazione Civile, Ordinanza n. 10845/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
Nel giudizio civile di merito promosso per l'accertamento di vizi di un immobile condominiale e la quantificazione dei danni conseguenti, era stato nominato un consulente tecnico d'ufficio. Esaurito l'incarico, il CTU aveva chiesto la liquidazione del compenso; il Tribunale gli aveva riconosciuto euro 8.000,00 per onorari oltre spese, ponendo il pagamento solidalmente a carico delle parti. I proprietari/condomini avevano proposto opposizione ex art. 702-bis c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, chiedendo l'annullamento, la revoca o la modifica del provvedimento di liquidazione, ma il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in un unico motivo. Prima della decisione, tuttavia, è intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dai ricorrenti e dal controricorrente e accompagnata da una transazione che prevedeva la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la ritualità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e rilevando che la rinuncia, nel giudizio di cassazione, produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti. Poiché la rinuncia era sottoscritta anche dal controricorrente e dai difensori e richiamava una transazione con compensazione delle spese, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che l'estinzione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; è atto unilaterale recettizio e non richiede l'accettazione delle altre parti per produrre l'estinzione del processo.
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale; gli adempimenti di comunicazione/notifica sono funzionali anche a tale adesione.
art. 111 Cost.
È stato utilizzato come base del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale.
È la norma processuale richiamata per l'opposizione proposta avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del CTU.
È il rito richiamato per l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia, perché la disposizione è di stretta interpretazione e opera solo nei casi da essa espressamente previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata nelle forme prescritte, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: gli adempimenti di comunicazione o notifica alle altre parti servono principalmente a consentire l'eventuale adesione e a evitare la condanna alle spese del rinunciante.
- Se alla rinuncia aderisce anche la controparte, o comunque le parti convengono la compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
- La disciplina del c.d. doppio contributo unificato va interpretata in modo restrittivo: l'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta automaticamente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10814/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10816/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10817/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10819/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10823/2023 del 24/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →