Cassazione Penale, Sentenza n. 11870/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Si è contestato che la Corte di Appello non abbia tenuto conto che, alla data utile per l'operatività della sospensione del termine prescrizionale prevista dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, il termine di prescrizione era già interamente decorso, sicché la sospensione non poteva produrre effetto e il reato doveva considerarsi estinto.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 1 L. 23/06/2017, n. 103 non possa operare se, al "dies a quo" della sospensione, il termine prescrizionale è già definitivamente decorso. Nel caso concreto, pur considerando la sospensione disposta dal Tribunale dal 21/04/2023 al 22/12/2023 (data della sentenza di primo grado), il termine di prescrizione è maturato il 31/12/2023, cioè prima del deposito della motivazione previsto dall'art. 544 c.p.p.; dunque la sospensione non si è mai determinata e il reato è estinto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 4, legge 14 maggio 1975, n. 110
Indica il reato per il quale il Ciavarella era stato condannato; norma sostanziale contestata nella vicenda penale originaria.
art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103
Prevede la sospensione del termine di prescrizione fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio tra la data di decorrenza del termine ex art. 544 c.p.p. (deposito della motivazione) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva. La Corte interpreta che tale sospensione opera solo se, al relativo "dies a quo", il termine di prescrizione non sia già interamente decorso.
Richiamato dalle Sezioni Unite in relazione alla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017; la Corte sottolinea che la norma richiede che il "dies a quo" della sospensione trovi il termine prescrizionale ancora in corso.
art. 544 codice di procedura penale
Fissa il termine per il deposito della motivazione della sentenza; tale termine ha rilievo come punto di riferimento ("dies a quo") per la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (Sezioni Unite)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i presupposti per l'operatività della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017: la sospensione è concreta solo se al "dies a quo" il termine prescrizionale non è già decorso.
Massime di principio
- La sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 non opera se, al "dies a quo" previsto (collegato al termine per il deposito della motivazione ex art. 544 c.p.p.), il termine di prescrizione si è già estinto; in tal caso il reato è estinto per prescrizione.
- In caso di impugnazione, la corte deve controllare la corretta maturazione dei termini di prescrizione considerando tutte le sospensioni e i periodi di sospensione già disposti; se la prescrizione è intervenuta prima che potesse iniziare la sospensione prevista dalla legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
- Il calcolo dei termini richiede attenzione alle date: data del fatto, sospensioni autorizzate nel corso del procedimento, data della sentenza di primo grado e la scadenza per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.). Una discrepanza temporale può comportare l'annullamento della condanna senza rinvio.
- Se la Corte d'Appello omette di dichiarare l'estinzione per prescrizione quando i termini oggettivamente dimostrano l'estinzione, la Corte di cassazione annulla senza rinvio (non è possibile una diversa sentenza più favorevole se l'estinzione è già accertata).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11792/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11793/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11794/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11795/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11797/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →