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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07165/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una permuta con conguaglio avente ad oggetto, da un lato, il trasferimento da parte della società ricorrente di un fabbricato e di un appartamento e, dall’altro, l’attribuzione in suo favore di quattro appartamenti e relative autorimesse da realizzare previa demolizione e ricostruzione. La società che aveva acquisito i beni per permuta stipulò contestualmente con la banca un mutuo ipotecario fondiario, con iscrizione di ipoteca su tutti i beni oggetto della permuta. La ricorrente sostenne di avere già diritto alla riduzione/restrizione dell’ipoteca ex artt. 2872 ss. c.c., poiché il valore dei beni vincolati risultava eccedente rispetto al credito garantito e perché la permanenza dell’ipoteca rendeva i beni non commerciabili. La banca oppose che il contratto di permuta prevedeva che le singole porzioni immobiliari si sarebbero trasferite solo quando finite e con richiesta di agibilità almeno presentata; poiché gli immobili non erano ancora ultimati né agibili, non si era verificato il trasferimento e dunque l’ipoteca permaneva legittimamente. In appello fu inoltre richiamata, dalla ricorrente, la disciplina degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, sostenendo che la banca avrebbe dovuto procedere al frazionamento dell’ipoteca; la corte territoriale ritenne invece tale disciplina inconferente e osservò che non era stata seguita la procedura di frazionamento del mutuo. Con il ricorso per cassazione furono dedotti: 1) violazione degli artt. 2872-2875 c.c. e 100 c.p.c., per avere la corte negato l’interesse alla riduzione dell’ipoteca nonostante la ricorrente avesse già ricevuto parte del prezzo e dovesse ricevere il saldo in appartamenti; 2) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e degli artt. 2872 ss. c.c., per omessa pronuncia sulla legittimazione e sull’interesse ad agire, oltre che sull’eccedenza del valore dei beni ipotecati; 3) violazione degli artt. 91-92 e 111 c.p.c. e dell’art. 1263 c.c., per avere la corte liquidato spese anche in favore della cessionaria del credito, che la ricorrente riteneva non parte legittimata ma solo interveniente, sostenendo che il cedente avrebbe dovuto restare l’unico destinatario della condanna alle spese fino a formale estromissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte d’appello non aveva negato in astratto l’interesse o la legittimazione ad agire, ma aveva correttamente escluso il diritto della ricorrente alla riduzione dell’ipoteca, rilevando che, secondo il contratto di permuta, il trasferimento degli appartamenti in suo favore non si era ancora perfezionato, non essendo ultimata la costruzione né presentata la richiesta di agibilità. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il proprietario di più immobili gravati da ipoteca eccedente conserva interesse alla riduzione anche se ha alienato parte dei beni, ma ha ritenuto tale principio non decisivo nel caso concreto. È stato respinto anche il terzo motivo: il successore a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuto legittimamente nel processo ex art. 111 c.p.c., diviene parte del giudizio, sicché è corretto liquidare le spese anche in suo favore se vittorioso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, nonché al pagamento di somme aggiuntive ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2872 c.c.

    norma richiamata per la riduzione dell'ipoteca iscritta in eccedenza rispetto al credito garantito

  • art. 2873 c.c.

    richiamato nei motivi insieme agli artt. 2872-2875 c.c. come base della disciplina della riduzione dell'ipoteca

  • art. 2874 c.c.

    richiamato nei motivi insieme alla disciplina della riduzione dell'ipoteca

  • art. 2875 c.c.

    richiamato nei motivi insieme alla disciplina della riduzione dell'ipoteca

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'interesse ad agire della ricorrente e la dedotta omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia su un capo decisivo della domanda

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto ostativo alla liquidazione operata

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuto nel processo, diviene parte e può essere destinatario della liquidazione delle spese

  • art. 1263 c.c.

    richiamato nel motivo in relazione alla successione nel credito garantito

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento camerale con proposta di definizione e applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le condanne previste per responsabilità aggravata e sanzione pecuniaria

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    previsto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La domanda di riduzione dell'ipoteca presuppone che il bene o i beni del richiedente siano effettivamente assoggettati al vincolo reale nei termini dedotti e che sussista il diritto sostanziale a ottenerne la restrizione; la sola deduzione di un interesse economico non basta se, in base al titolo negoziale, il trasferimento della proprietà non si è ancora perfezionato.
  • La verifica della legittimazione e dell'interesse ad agire non può essere isolata dal contenuto del contratto posto a fondamento della pretesa: se il titolo prevede una condizione o un momento specifico per il trasferimento del diritto, il giudice deve accertare se tale evento si sia verificato prima di riconoscere il diritto alla riduzione dell'ipoteca.
  • Il proprietario di più beni gravati da ipoteca eccedente conserva interesse alla riduzione anche se ha alienato parte dei beni, potendo la restrizione operare liberando i cespiti venduti e concentrando il vincolo su quelli residui; tuttavia tale principio opera solo se il richiedente sia effettivamente titolare dei beni o del diritto che intende far liberare.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ove intervenga validamente nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assume la qualità di parte e può ricevere la liquidazione delle spese processuali in proprio favore secondo il principio di soccombenza.
  • Nel giudizio di cassazione deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminarePegno e ipotecaMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileImmobiliareBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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