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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26451/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per il pagamento di compensi asseritamente maturati nell'attività di patrocinio svolta nell'interesse di un cliente in una vicenda di impugnazione del recesso da un contratto di consulenza. Il cliente propose opposizione sostenendo che l'attività difensiva era stata inadempiente: il legale avrebbe impostato il primo giudizio su una prospettiva sbagliata, limitandosi a chiedere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la nullità del licenziamento, senza formulare domande idonee a tutelare in modo effettivo il diritto del cliente al risarcimento per l'illegittimo recesso dal rapporto di consulenza. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, accertò l'inadempimento professionale e liquidò un danno poi compensato in parte con il compenso rideterminato. La Corte d'appello confermò, ritenendo che il mandato non fosse limitato al riconoscimento della qualifica di dirigente e che l'avvocato dovesse scegliere la strategia processuale più adeguata, ma non avesse correttamente valorizzato gli strumenti probatori disponibili. La ricorrente ha quindi denunciato in cassazione: 1) nullità della sentenza e del procedimento e violazione delle norme sulle prove e sulla motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse apoditticamente ritenuto che il cliente avrebbe certamente recuperato il credito se il giudizio fosse stato introdotto correttamente, trascurando elementi contrari emersi dai bilanci della società debitrice; 2) falsa applicazione delle norme sul nesso causale e sulla prevedibilità del danno, assumendo che il fallimento della debitrice fosse evento autonomo, imprevedibile e non causalmente ricollegabile alla strategia difensiva; 3) violazione delle norme sulla diligenza professionale e sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, deducendo che la perdita del credito non fosse conseguenza della mancata domanda subordinata e che il cliente avesse comunque potuto instaurare un nuovo giudizio fino a ottenere un titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse meramente apparente e sotto il minimo costituzionale, perché aveva affermato in modo apodittico e senza reale analisi degli elementi probatori che il credito del cliente sarebbe stato certamente soddisfatto se la causa fosse stata impostata diversamente. In particolare, la sentenza impugnata si era basata solo sull'esistenza di un utile di esercizio nel 2007, senza valutare complessivamente gli ulteriori dati risultanti dai bilanci, tra cui l'esistenza di debiti rilevanti e le perdite successive già nel 2008. Il Collegio ha ribadito che, in tema di motivazione, il controllo di legittimità riguarda il rispetto del minimo costituzionale e che il nesso causale va accertato in via controfattuale sulla base della preponderanza dell'evidenza probabilistica. Il primo motivo è stato dunque accolto, mentre gli altri due sono stati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della denunciata nullità della sentenza e del procedimento per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia, ma non costituisce la base dell'accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare il travisamento o l'utilizzo di fatti/prove non emersi in causa; la Corte di cassazione ha invece incentrato l'accoglimento sul vizio di motivazione apparente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha accolto il motivo su tale specifico profilo, ma ha rilevato la carenza motivazionale complessiva

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni: la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva tratto una conclusione apodittica senza valutare in modo completo e concordante gli elementi indiziari

  • art. 40 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il nesso causale; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è rimasto assorbito

  • art. 41 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il nesso causale; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è rimasto assorbito

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di causalità e danno risarcibile; il motivo è stato assorbito

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la prevedibilità del danno; il motivo è stato assorbito

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per la diligenza professionale del difensore; il motivo è stato assorbito

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità da inadempimento del professionista; il motivo è stato assorbito

  • art. 2236 c.c.

    richiamato per il regime di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale; il motivo è stato assorbito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla Corte quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per la regolare trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando il giudice di merito affermi una conclusione decisiva senza confrontarsi realmente con gli elementi di fatto e con le specifiche doglianze della parte, limitandosi a formule apodittiche o congetturali.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il nesso causale tra l'inadempimento difensivo e la perdita del bene della vita va accertato in modo controfattuale, valutando se, con una condotta diligente, il risultato utile si sarebbe verosimilmente conseguito secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza probabilistica.
  • La prova presuntiva non può fondarsi su un solo indizio isolato: gli elementi raccolti devono essere valutati complessivamente e in modo coerente, verificando se siano gravi, precisi e concordanti; altrimenti la decisione si risolve in una mera congettura.
  • Quando si assume che una diversa strategia processuale avrebbe consentito il soddisfacimento di un credito, il giudice deve verificare anche la situazione patrimoniale del debitore nel momento rilevante, senza arrestarsi a un singolo dato positivo se altri elementi di bilancio o di contesto lo contraddicono.
  • In cassazione, il sindacato sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile la motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili, ma non una diversa lettura del merito probatorio in sé.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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