Cassazione Penale, Sentenza n. 3092/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cardamone era indagato per partecipazione a un'associazione di narcotraffico collegata alla 'ndrangheta (ruolo di "pusher" nel gruppo coordinato da Antonio Illuminato, uomo di fiducia di Patitucci) e per reati di spaccio (capo 131). Il provvedimento del riesame aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: omissione di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del giudice di primo grado; inutilizzabilità delle intercettazioni su Illuminato per mancata proroga delle indagini nel procedimento a suo carico; insufficienza e genericità delle prove per la gravità indiziaria sia dell'associazione sia dei reati di spaccio (si lamenta anche la mancata considerazione di una presunta sentenza assolutoria ex art. 131-bis per un sequestro di 13 g. di cocaina); mancata prova della consapevolezza di agevolare la confederazione 'ndranghetistica (art. 416-bis.1 c.p.); vizi nella valutazione delle esigenze cautelari in relazione alla marginalità e brevità della posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative all'omessa autonoma valutazione del primo giudice e all'inutilizzabilità delle intercettazioni (i rilievi difensivi sono stati ritenuti generici o privi di tempestiva specificazione). Ha confermato la fondatezza delle valutazioni probatorie riguardanti i reati di spaccio (sulla base di intercettazioni, osservazioni e frames video che documentano incontri e rifornimenti ripetuti) e ha ritenuto infondata, per mancanza di documentazione negli atti, l'eccezione di bis in idem collegata alla presunta sentenza ex art. 131-bis. Tuttavia la Cassazione ha annullato l'ordinanza in relazione alla qualificazione di partecipazione all'associazione di narcotraffico e all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ritenendo che il Tribunale del riesame non abbia fornito una motivazione adeguata e logica per inferire la stabile, consapevole e organica partecipazione di Cardamone al sodalizio (il mero ruolo di pusher/corriere, nel breve periodo e con contatti limitati, non è automaticamente prova di associazione). La sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sui profili censurati; resta assorbito il motivo relativo alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Riferita come aggravante; la Corte richiede prova della consapevolezza concreta dell'indagato di agevolare la confederazione 'ndranghetistica, non desumibile automaticamente dal ruolo di pusher.
Richiamata per distinguere la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (carattere di accordo permanente e disponibilità duratura) dal concorso occasionale in reati di spaccio.
Citata dalla difesa come base di una presunta sentenza assolutoria per un episodio (sequestro di 13 g.), ma la Corte osserva che la doglianza non era supportata da documentazione negli atti del ricorso.
Riferita in relazione alla censura di bis in idem; la Corte segnala che l'eccezione richiede idonea e tempestiva documentazione negli atti processuali.
Massime di principio
- Il ruolo di "pusher" o corriere, anche se documentato da intercettazioni e videoriprese, non vale automaticamente come prova di partecipazione a un'associazione mafiosa: occorre dimostrare consapevolezza dell'esistenza del sodalizio e disponibilità stabile e duratura al programma criminoso.
- Le intercettazioni e le attività di osservazione possono costituire prova valida per singoli episodi di spaccio se integrate tra loro (sms, incontri ripetuti, consegne), ma la loro valenza probatoria va valutata con argomentazione logica e specifica rispetto al profilo associativo.
- Le eccezioni su inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali (es. mancata proroga) devono essere sollevate in modo specifico e tempestivo nel procedimento per consentire il controllo giudiziale; altrimenti il loro profilo cautelare/probatorio può essere ritenuto utilizzabile.
- La doglianza di bis in idem (pregressa assoluzione o proscioglimento) richiede produzione documentale negli atti per essere valutata e disinnescare successive misure o valutazioni cautelari.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere individualizzata e attualizzata: breve durata del coinvolgimento, scarsità di contatti e assenza di precedenti pendenti possono ridurre la gravità della misura necessaria, ma la decisione deve essere motivata in modo congruo.
- In sede di legittimità la Corte può annullare e rinviare quando la motivazione di merito non renda esplicito il collegamento logico tra fatti accertati e inferenze sull'adesione associativa.
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