Cassazione Penale, Sentenza n. 14605/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della responsabilità per il reato di ricettazione relativa a un carico di alimenti e vino occultato nel capannone di Lanfredi e parte della merce rinvenuta nella sua abitazione. Lanfredi deduceva che non vi fosse prova della sua consapevolezza della provenienza illecita (anche perché il furto non era stato denunciato al momento dello scarico) e chiedeva il riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 648 c.p. Procopio contestava la riqualificazione della condotta originariamente qualificata come furto in ricettazione (violazione del diritto di difesa/ art. 521 c.p.p.) e la valutazione sull'elemento soggettivo ritenuto sussistente nonostante la sua assoluzione dal reato di simulazione di reato, contestando la ricostruzione del momento del reato presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi indiziari convergenti (filmati di videosorveglianza, comportamento volto a occultare tracce, pregressa conoscenza dell'autista con precedenti, valore della merce). Ha inoltre affermato che la riqualificazione da furto a ricettazione non viola il principio di correlazione quando gli elementi essenziali per difendersi erano già contestati; la ricostruzione fattuale della Corte territoriale circa il momento del reato presupposto è rimasta impregiudicata dalla Corte di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il reato di ricettazione; la Corte interpreta che l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere desunto anche da elementi indiretti e circostanze conclusive
Riferito al reato presupposto (furto): la Corte territoriale ha valutato il momento consumativo del furto e la mancata partecipazione del ricorrente al reato presupposto
Richiamato nella doglianza del ricorrente circa il diritto di difesa: la Corte di Cassazione conferma che la riqualificazione dell'imputazione non viola il principio di correlazione se gli elementi essenziali erano contestati nell'imputazione originaria
Fissa i parametri dell'impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi si discostino da tali parametri essendo manifestamente infondati
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorso infondato: applicata la sanzione di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20
Richiamato procedimentalmente per il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso in tempo di emergenza sanitaria
art. 712 cod. civ. (richiamo ai criteri dell'"incauto acquisto")
La sentenza richiama criteri analoghi a quelli dell'incauto acquisto ai fini di valutare quando la qualità delle cose e le circostanze possano far sorgere il sospetto di provenienza illecita
Massime di principio
- La consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo della ricettazione) può essere provata anche per fatti indiziari: filmati, comportamenti volti a occultare tracce, conoscenze pregresse e qualità/valore della merce sono elementi idonei a fondare la prova della malafede.
- L'assenza di una denuncia del furto al momento della consegna non esclude di per sé la responsabilità per ricettazione: non è necessario che l'acquirente conosca tutti i dettagli temporali o circostanziali del reato presupposto.
- La riqualificazione della fattispecie (es. da furto a ricettazione o viceversa) non viola il diritto di difesa quando l'imputazione originaria conteneva gli elementi essenziali che consentivano all'imputato di esercitare la difesa su quelle condotte.
- La Corte di legittimità non rientra nella valutazione di merito dei fatti se non per vizio di motivazione o inosservanza di legge: una diversa lettura delle stesse prove non integra di per sé un motivo di cassazione.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie, specie se la Corte ritiene che la proposizione del ricorso sia imputabile a colpa rilevante.
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