Cassazione Penale, Ordinanza n. 15211/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato ascritto in relazione a fatti commessi in Isola di Capo Rizzuto il 14 gennaio 2022. Il ricorso articolava tre censure: 1) erronea applicazione della l. 29 dicembre 2022, n. 197, deducendo l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 del d.l. 4 gennaio 2019, n. 9, convertito dalla l. 28 marzo 2019, n. 26; 2) vizio di legge e di motivazione sulla recidiva ex art. 99 c.p., con contestazione della motivazione resa sul punto; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenuto manifestamente illogico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la tesi dell'abrogazione della norma incriminatrice è contraria all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico il riconoscimento della recidiva, valorizzando la prossimità temporale dei precedenti penali e l'omogeneità dei beni giuridici offesi. Ha infine reputato infondato il terzo motivo, ribadendo che il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva richiamato l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 4 gennaio 2019, n. 9
Norma incriminatrice ritenuta non abrogata dalla successiva l. n. 197/2022, secondo l'orientamento costante della Corte.
Legge di conversione del d.l. n. 9/2019, richiamata come fonte della fattispecie contestata.
Invocata dalla difesa come fonte di abrogazione della norma incriminatrice; la Corte ne esclude l'effetto abrogativo.
La recidiva può essere valorizzata dal giudice di merito quando sussistano prossimità temporale dei precedenti e omogeneità dei beni giuridici lesi.
Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto; possono essere negate con motivazione fondata su ragioni preponderanti, purché congrua e non contraddittoria.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La deduzione dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice è infondata quando la disposizione successiva non produce, secondo l'interpretazione consolidata, l'effetto di eliminare la rilevanza penale del fatto contestato.
- Il giudizio sulla recidiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione è affetta da manifesta illogicità o violazioni di legge; è sufficiente, ai fini della sua conferma, il richiamo alla vicinanza temporale dei precedenti e alla loro omogeneità rispetto al bene giuridico offeso dal nuovo reato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito lo fondi su una valutazione complessiva non contraddittoria, anche senza un esame analitico di ciascun elemento favorevole allegato dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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