Cassazione Penale, Ordinanza n. 22494/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato e sulla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva specifica; 3) violazione di legge per eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la prova dovesse essere rivalutata, che la condotta andasse qualificata ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, che la recidiva fosse stata applicata in modo non corretto e che la pena fosse sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima doglianza inammissibile perché volta a sollecitare una non consentita rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha giudicato manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità, rilevando che la Corte territoriale aveva compiuto una valutazione complessiva degli elementi rilevanti e aveva motivato adeguatamente valorizzando profili di professionalità dell'attività di spaccio. Ha ritenuto poi infondata la censura sulla recidiva, perché la motivazione d'appello aveva esaminato il rapporto tra il fatto e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non si era limitata a richiamare in astratto i precedenti specifici. Infine ha escluso vizi nel trattamento sanzionatorio, osservando che la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo non richiede una motivazione analitica rafforzata. Conseguenza finale: conferma della decisione impugnata e condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice contestata e base della condanna confermata in appello, relativa a reati in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso quando anche uno solo degli elementi sia incompatibile con la minima offensività.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma degli elementi di fatto o la sostituzione della valutazione del giudice di merito.
È il parametro utilizzato per la valutazione della recidiva e per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione globale e congiunta di tutti i parametri normativi; il diniego è legittimo quando la motivazione evidenzi elementi sintomatici di non marginalità o di professionalità della condotta.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla base dei soli precedenti penali, ma deve risultare da una verifica concreta del rapporto tra il nuovo fatto e la precedente condotta, quale indice di una perdurante inclinazione al delitto.
- La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente un apparato argomentativo coerente e non contraddittorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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