Cassazione Civile, Ordinanza n. 09019/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un investitore aveva affidato complessivamente euro 50.000, consegnandoli in più riprese e in contanti a una promotrice finanziaria collegata a una banca, nell'ambito di operazioni di investimento poi rivelatesi pregiudizievoli perché le somme non venivano restituite. In primo grado le domande erano state accolte solo nei confronti della promotrice e respinte nei confronti della banca; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto verso la banca, escludendone la responsabilità ex art. 2049 c.c. per mancanza di nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito della promotrice e le mansioni svolte, valorizzando inoltre una pretesa condotta agevolatrice dell'investitore, ritenuto persona avveduta e non sprovveduta. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati: motivazione apparente o insufficiente sulla conferma del difetto di occasionalità necessaria; motivazione fondata su mere petizioni di principio e su elementi fattuali non provati; erronea considerazione di circostanze personali dell'investitore smentite dalla documentazione; violazione dell'art. 31 TUF e dei principi in tema di responsabilità del preponente per il fatto del promotore, per avere la Corte d'appello applicato una regola troppo restrittiva e omesso di verificare prima il nesso di occasionalità necessaria; violazione dei criteri di liquidazione equitativa del danno morale ex artt. 1226 e 2059 c.c.; erronea liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sul difetto di nesso di occasionalità necessaria meramente integrativa e non idonea a confrontarsi con le specifiche censure mosse alla decisione di primo grado, soprattutto alla luce del fatto che la consegna del denaro era avvenuta nei locali della banca. Ha inoltre ritenuto errata la liquidazione equitativa del danno morale, perché effettuata senza individuare un parametro monetario di base e senza adeguarlo attraverso fattori oggettivi controllabili, richiamando in modo non pertinente la giurisprudenza sul danno parentale. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti; anche il sesto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame del primo motivo d'appello e per la regolazione delle spese, con applicazione del principio indicato in tema di danno non patrimoniale.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza d'appello è nulla quando la motivazione sia solo apparente o non consenta di comprendere le ragioni della decisione, soprattutto se non si confronta con i motivi di gravame e si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado.
La responsabilità del preponente per il fatto del preposto richiede il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e l'illecito commesso; prima di valorizzare l'eventuale condotta dell'investitore occorre accertare adeguatamente tale nesso.
art. 31 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
La disciplina speciale dei promotori finanziari si coordina con i principi generali degli artt. 1228 e 2049 c.c. e impone una corretta verifica del collegamento funzionale tra incarico e illecito.
Richiamati come principi generali in tema di responsabilità del preponente per fatto altrui e collegamento tra incarico e danno.
La liquidazione equitativa richiede un parametro monetario di base e la successiva specificazione mediante elementi oggettivi controllabili, non essendo sufficiente un richiamo generico all'equità.
Il danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo criteri controllabili e coerenti con la natura dell'interesse leso.
La condotta colposa del danneggiato può rilevare solo dopo l'accertamento del fatto illecito e del nesso di occasionalità necessaria, non prima.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla produzione documentale in cassazione.
art. 111 Cost.
Invocato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Invocati in relazione alla regolazione e liquidazione delle spese di lite, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato come parametro tariffario per la liquidazione delle spese, poi non esaminato per effetto dell'assorbimento.
Richiamato come aggiornamento delle tariffe forensi ai fini della liquidazione delle spese, motivo assorbito.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla responsabilità del preponente per il fatto illecito del promotore o preposto, il giudice di merito deve motivare specificamente sul nesso di occasionalità necessaria, confrontandosi con i motivi di impugnazione e con tutti gli elementi fattuali rilevanti; una motivazione che si limiti ad aggiungere argomenti alla sentenza di primo grado senza rispondere alle censure è apparente o comunque insufficiente.
- La valutazione dell'eventuale condotta imprudente o agevolatrice del danneggiato presuppone logicamente l'accertamento della riferibilità dell'illecito al preponente; non è corretto invertire l'ordine dell'indagine o far discendere l'esclusione della responsabilità dalla sola anomalia del comportamento dell'investitore.
- Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale il giudice deve individuare un parametro monetario di partenza e poi adeguarlo con fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui; il ricorso a formule generiche o a criteri elaborati per categorie di danno diverse non è sufficiente.
- La motivazione sull'esistenza o insussistenza del nesso funzionale tra mansioni e illecito deve tenere conto anche del contesto in cui il fatto è avvenuto, come l'esecuzione delle operazioni nei locali del preponente, se tale dato è idoneo a incidere sull'affidamento del terzo sulla riferibilità dell'operazione alla struttura organizzativa del preponente.
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