Cassazione Civile, Ordinanza n. 41736/2021 del 28/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di incandidabilità, per due tornate elettorali successive, a seguito dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. In cassazione deduceva: 1) nullità del decreto per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando l'assenza di un valido atto introduttivo con i requisiti dell'art. 125 c.p.c., la mancata notifica di un atto idoneo a instaurare il giudizio, l'assenza di pubblica udienza e il mancato accesso alla relazione della commissione d'indagine prefettizia; 2) nullità del procedimento per asserita natura sanzionatoria della misura di incandidabilità, con conseguente necessità di garanzie proprie del procedimento penale e di una specifica prova dei comportamenti collusivi; 3) censura sulle spese di lite. La difesa ministeriale resisteva al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso. Ha affermato che il procedimento ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000 inizia legittimamente con la proposta del Ministro dell'interno al tribunale competente, proposta che è il solo atto introduttivo dello speciale giudizio e non deve rispettare i requisiti ordinari dell'art. 125 c.p.c. né necessariamente indicare in modo analitico tutti gli amministratori o tutte le condotte. Ha inoltre ribadito che il rito camerale è compatibile con il contraddittorio e con il diritto di difesa e che la misura dell'incandidabilità ha natura preventiva e interdittiva, non sanzionatoria penale, sicché non richiede l'accertamento di un illecito penale né le garanzie proprie del processo penale. Il motivo relativo alle spese è stato dichiarato inammissibile perché riferito a un esito di accoglimento non verificatosi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata respinta perché non sussistevano le condizioni previste dalla norma.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi si ponevano contro una giurisprudenza consolidata della Corte senza offrire argomenti per mutarne l'orientamento.
La dedotta omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non era denunciabile con il vizio prospettato, ma semmai nei limiti del vizio di motivazione consentito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità per mancata acquisizione di documenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità per mancata acquisizione di documenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il rito camerale e la struttura del procedimento fossero compatibili con il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il procedimento garantisse il contraddittorio e una tutela compatibile con le esigenze di celerità.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la misura fosse soggetta alle garanzie del procedimento penale, trattandosi di misura preventiva.
art. 47 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni del diritto a un ricorso effettivo nel rito previsto.
art. 52 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso la necessità di garanzie ulteriori di tipo penale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita mancanza di un valido atto introduttivo; censura respinta.
La Corte ha affermato che la proposta ministeriale ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000 non deve soddisfare i requisiti ordinari di questa norma.
art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000
Disciplina il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che abbiano dato causa allo scioglimento dell'ente; la proposta ministeriale è l'atto introduttivo necessario e il rito camerale è compatibile con il contraddittorio.
art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000
La misura di incandidabilità è qualificata come preventiva e interdittiva, non come sanzione penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto che non si applica.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, la proposta del Ministro dell'interno costituisce l'unico atto introduttivo legittimo e non è necessario che contenga i requisiti formali propri dell'atto di citazione o del ricorso ordinario.
- La mancata indicazione nominativa di tutti gli amministratori o la mancata specificazione analitica di ogni condotta non comporta, di per sé, la nullità della proposta ministeriale, purché siano individuabili gli elementi essenziali della vicenda e i soggetti coinvolti.
- Il rito camerale previsto per la dichiarazione di incandidabilità è compatibile con il diritto di difesa e con il contraddittorio, in quanto bilancia le garanzie partecipative con l'esigenza di celere definizione della misura.
- La misura dell'incandidabilità conseguente allo scioglimento dell'ente locale per infiltrazioni mafiose ha natura preventiva e interdittiva, non sanzionatoria penale; pertanto non richiede l'accertamento di un reato né l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale.
- Le doglianze dirette a contestare il merito della valutazione fattuale compiuta dai giudici di merito non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono nella mera critica di apprezzamenti di fatto già motivati in modo esauriente.
- L'omessa pronuncia su istanze istruttorie non può essere sempre veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo piuttosto essere ricondotta al corretto vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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